Molti cambiamenti sono stati introdotti al sistema di segnalazioni di reati (Whistleblowing) con il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Questo decreto che disegna un perimetro di applicabilità della disciplina del whistleblowing largamente esorbitante da quello del d.lgs. 231/2001, il quale a sua volta rimane come un sottoinsieme rispetto al nuovo insieme dell’“Ambito di applicazione oggettivo”, tracciato dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. 24/2023 – oltre che con riferimento alle “condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti” (per così dire, illeciti 231: cfr. infra art. 2, comma 1, lett. a), n. 2)).

Lo scopo principale del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore (ovvero dal 15 luglio), eccetto che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non inferiore a cinquanta e non superiore a 249, ai quali le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Alleghiamo alla presente una TABELLA SINOTTICA DI TIPOLOGIE per SOGGETTI, SEGNALAZIONI e VIOLAZIONI:

whistleblowing tabella sinottica

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