La nuova legge sulla parità salariale introduce l’obbligo per le aziende pubbliche e private con “oltre 50 dipendenti” di redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni. La relazione dovrà riguardare anche gli ambiti della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o qualifica. Inoltre, sottolinea le azioni anche su altri fenomeni di mobilità, sull’intervento della Cassa Integrazione, sui licenziamenti, sui prepensionamenti e pensionamenti, sulla retribuzione effettivamente corrisposta. Il rapporto 2022-2023 dovrà essere inviato entro il 20 settembre 2024. Le aziende che non rispettano l’invio possono essere sottoposte a verifiche da parte dell’Ispettorato del Lavoro e incorrere in sanzioni. Per le aziende con meno di 50 dipendenti, la redazione e del rapporto è facoltativa.
Ricordiamo che il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite il nuovo applicativo informatico disponibile sul portale governativo Servizi Lavoro.
Attraverso l’applicativo informatico è reso disponibile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto. Analogamente sono resi disponibili alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.
La mancata trasmissione (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione di sanzioni. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro.
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