L’art 1418 Codice Civile, disciplinante le cause di nullità dei contratti stabilisce, al primo comma, che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, cioè a norme che, per la loro importanza, non possono essere derogate dalle parti. Di regola, infatti, le parti possono escludere l’applicazione di norme al loro specifico rapporto: non possono però farlo se tali norme sono state previste come inderogabili dal legislatore. La contrarietà a norme imperative determina l’illiceità – e di conseguenza la nullità – di un negozio giuridico.

Ciò premesso, considerato che, in base all’art. 23 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardante gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori “Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” il contratto con il quale venga venduto, noleggiato o comunque concesso in uso un’attrezzatura di lavoro o un dispositivo di protezione individuale o un impianto non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – tra le quali la Direttiva macchine disciplinante l’obbligo di marcatura CE – è nullo.