Il produttore EPR non può essere scelto liberamente: occorre ricostruire la catena commerciale
Le imprese italiane che vendono prodotti imballati in altri Stati membri dell’Unione europea devono verificare, per ciascun Paese di destinazione, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore – EPR.
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR, è applicabile in via generale dal 12 agosto 2026 e introduce una disciplina europea più strutturata in materia di registrazione dei produttori, responsabilità EPR e rappresentanza negli Stati membri.
Attenzione: il ruolo di produttore EPR non si trasferisce con un semplice contratto
Il primo aspetto da chiarire è che un’impresa non può scegliere liberamente una persona o una società locale e attribuirle contrattualmente il ruolo di produttore EPR.
Il soggetto qualificato come produttore viene individuato dalla normativa sulla base di elementi concreti, quali:
- il soggetto che vende il prodotto;
- il Paese nel quale l’imballaggio viene reso disponibile per la prima volta;
- la presenza di un importatore o distributore locale;
- la vendita diretta o tramite intermediari;
- la qualifica del cliente come rivenditore oppure utilizzatore finale;
- il luogo nel quale l’imballaggio è destinato a diventare rifiuto.
In particolare, nelle vendite transfrontaliere dirette agli utilizzatori finali, l’impresa italiana può risultare produttore EPR anche nello Stato membro di destinazione.
Per utilizzatore finale non deve intendersi soltanto il consumatore privato. Può essere utilizzatore finale anche un’impresa che acquista il prodotto per impiegarlo nella propria attività, senza rivenderlo nella forma ricevuta.
Produttore, rappresentante autorizzato e PRO: quali differenze?
Per gestire correttamente gli obblighi occorre distinguere tre figure.
Produttore EPR
È il soggetto individuato direttamente dalla normativa come responsabile dell’immissione dell’imballaggio nel mercato nazionale.
La sua qualifica dipende dalla catena commerciale effettiva e non può essere modificata attraverso una clausola contrattuale meramente formale.
Rappresentante autorizzato EPR
È una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro interessato, nominata mediante mandato scritto per adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi EPR del produttore.
Il PPWR definisce il rappresentante autorizzato EPR come il soggetto stabilito nello Stato nel quale gli imballaggi o i prodotti imballati vengono messi a disposizione per la prima volta e incaricato di adempiere agli obblighi previsti dal capo VIII del Regolamento.
Organizzazione per la responsabilità del produttore – PRO
La PRO è un’organizzazione autorizzata che gestisce collettivamente determinati obblighi EPR per conto dei produttori, come:
- iscrizione o assistenza alla registrazione;
- dichiarazione dei quantitativi;
- riscossione dei contributi ambientali;
- organizzazione della raccolta e del recupero;
- gestione dei rapporti con le autorità nazionali.
Non tutte le PRO possono però assumere anche il ruolo di rappresentante autorizzato. Tale possibilità deve essere verificata sulla base della normativa dello Stato interessato.
Cosa deve fare un’impresa che vende in più Stati UE?
Per ogni Stato membro nel quale vengono venduti prodotti imballati è opportuno seguire una procedura specifica.
- Ricostruire la catena commerciale
Occorre verificare:
- chi vende il prodotto;
- chi effettua l’importazione;
- chi è proprietario del prodotto durante l’introduzione nel Paese;
- se il cliente locale rivende oppure utilizza il prodotto;
- chi risulta il primo soggetto che rende disponibile l’imballaggio sul mercato nazionale.
La presenza di un distributore locale non comporta automaticamente che quest’ultimo diventi produttore EPR.
- Individuare il registro nazionale
Ogni Stato membro deve disporre di un registro dei produttori di imballaggi.
L’impresa deve quindi individuare:
- l’autorità nazionale competente;
- il portale ufficiale di registrazione;
- le modalità di iscrizione;
- le categorie di imballaggio da dichiarare;
- le scadenze periodiche;
- le eventuali soglie o esenzioni.
- Verificare se è possibile la registrazione diretta
In alcuni Stati il produttore italiano può registrarsi direttamente, senza nominare un soggetto locale.
In altri casi può essere richiesto o risultare opportuno avvalersi di:
- un rappresentante autorizzato;
- una PRO;
- un sistema collettivo;
- un consulente locale incaricato esclusivamente degli adempimenti amministrativi.
È quindi necessario distinguere tra chi assume formalmente il mandato EPR e chi fornisce soltanto assistenza tecnica o amministrativa.
- Individuare le PRO autorizzate
La ricerca deve partire dai siti ufficiali delle autorità ambientali nazionali, verificando l’esistenza di:
- elenchi delle PRO autorizzate;
- sistemi collettivi riconosciuti;
- consorzi;
- sistemi duali;
- eco-organismi.
Non è consigliabile affidarsi esclusivamente alle informazioni pubblicate da società commerciali o consulenti.
- Richiedere conferma all’autorità competente
Prima di sottoscrivere un contratto, è opportuno chiedere all’autorità o al registro nazionale:
- se l’impresa italiana è tenuta alla registrazione;
- se può registrarsi direttamente;
- se deve nominare un rappresentante locale;
- quali requisiti deve possedere il rappresentante;
- se esiste un elenco ufficiale;
- se una PRO può assumere anche la rappresentanza;
- quali obblighi rimangono direttamente in capo al produttore.
Come scegliere un rappresentante EPR affidabile
Prima della nomina, l’impresa dovrebbe acquisire almeno:
- visura o certificato di iscrizione al registro imprese locale;
- numero IVA e identificativo fiscale;
- prova della sede effettiva nello Stato membro;
- numero di registrazione o abilitazione EPR;
- indicazione delle PRO con cui il soggetto opera;
- esperienza specifica nel settore degli imballaggi;
- copertura assicurativa professionale;
- descrizione delle modalità di gestione dei quantitativi;
- dettaglio completo dei costi;
- referenti operativi e sostituti;
- modalità di gestione dei controlli delle autorità.
Il soggetto deve chiarire espressamente se opera come:
- rappresentante autorizzato;
- PRO;
- intermediario;
- consulente;
- semplice gestore delle dichiarazioni.
Il contratto di rappresentanza
La nomina deve essere formalizzata mediante un mandato scritto che disciplini almeno:
- Stato membro interessato;
- normativa applicabile;
- prodotti, marchi e imballaggi compresi;
- attività di registrazione;
- adesione alla PRO;
- dichiarazione dei quantitativi;
- gestione dei contributi ambientali;
- conservazione della documentazione;
- rapporti con le autorità;
- responsabilità in caso di errori;
- obblighi informativi dell’impresa italiana;
- durata e rinnovo;
- recesso;
- restituzione dei dati e delle credenziali;
- riservatezza e protezione dei dati;
- gestione delle modifiche normative.
Il contratto non deve limitarsi a dichiarare genericamente che il soggetto locale “assume tutti gli obblighi EPR”, ma deve individuare in modo preciso le attività affidate e quelle che rimangono in capo all’impresa italiana.
Il distributore locale può assumere gli obblighi EPR?
Un distributore o importatore locale può risultare produttore EPR quando, sulla base della catena commerciale effettiva, è il primo soggetto che introduce o rende disponibile il prodotto imballato nel mercato nazionale.
È però necessario che il distributore:
- acquisti e rivenda realmente i prodotti in proprio;
- rientri nella definizione nazionale di produttore;
- sia regolarmente registrato;
- dichiari i quantitativi degli imballaggi ricevuti;
- versi i relativi contributi;
- fornisca all’impresa italiana prova documentale degli adempimenti.
Una semplice clausola contrattuale con cui il cliente dichiara di assumere gli obblighi non è sufficiente quando la realtà commerciale dimostra che il produttore EPR è l’impresa italiana.
Le informazioni da raccogliere per ciascuno Stato
È consigliabile predisporre un registro interno contenente almeno:
- Stato membro;
- autorità competente;
- portale ufficiale;
- registro dei produttori;
- normativa nazionale;
- qualifica dell’impresa italiana;
- motivazione della qualifica;
- registrazione diretta ammessa;
- rappresentante obbligatorio, facoltativo o non previsto;
- PRO autorizzate;
- categorie di imballaggio;
- soglie ed esenzioni;
- frequenza delle dichiarazioni;
- scadenze;
- numero di registrazione;
- rappresentante o PRO incaricati;
- costi;
- data del mandato;
- responsabile aziendale;
- ultima verifica normativa effettuata.
Un quadro normativo ancora in evoluzione
La Commissione europea ha presentato la proposta COM(2025) 982, che prevede la sospensione fino al 1° gennaio 2035 dell’obbligo previsto dall’articolo 45, paragrafo 3, del PPWR di nominare un rappresentante autorizzato EPR per i produttori stabiliti nell’Unione europea che vendono direttamente agli utilizzatori finali di un altro Stato membro.
Alla data del 6 agosto 2026, si tratta tuttavia ancora di una proposta legislativa.
L’eventuale sospensione riguarderebbe l’obbligatorietà della nomina del rappresentante, ma non eliminerebbe automaticamente:
- la qualifica di produttore EPR;
- l’obbligo di registrazione;
- l’adesione ai sistemi nazionali;
- la dichiarazione degli imballaggi;
- il versamento dei contributi ambientali;
- gli altri adempimenti previsti dalle normative nazionali.
Il supporto di MIZAR SRL
MIZAR SRL può assistere le aziende nella:
- ricostruzione delle catene commerciali;
- individuazione del produttore EPR;
- verifica degli obblighi nei diversi Stati membri;
- ricerca dei registri e delle PRO autorizzate;
- predisposizione delle richieste di informazioni;
- valutazione dei possibili rappresentanti EPR;
- verifica dei contratti di mandato;
- predisposizione di registri interni e scadenziari;
- raccolta delle evidenze necessarie a dimostrare la conformità.
Prima di affidare gli obblighi EPR a un soggetto estero è quindi indispensabile verificare non soltanto chi sia disponibile a fornire il servizio, ma soprattutto chi sia, secondo la normativa, il vero produttore e quale forma di rappresentanza sia ammessa nello Stato interessato.
La presente comunicazione ha carattere informativo generale. L’individuazione del produttore e degli obblighi applicabili deve essere effettuata valutando la concreta catena commerciale e la normativa vigente nello Stato membro interessato.
