La Commissione europea ha pubblicato una nuova versione delle FAQ sul Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
La seconda edizione, pubblicata il 3 agosto 2026, integra le FAQ diffuse nel marzo 2026 con 27 nuovi chiarimenti e 7 risposte aggiornate, fornendo importanti indicazioni operative proprio nella fase di prima applicazione del Regolamento.
Il PPWR è infatti applicabile in via generale dal 12 agosto 2026 e introduce nuovi obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e altri operatori della filiera degli imballaggi.
Fabbricante degli imballaggi da trasporto: importante chiarimento
Uno degli aspetti più significativi riguarda l’individuazione del fabbricante degli imballaggi da trasporto neutri o non marchiati.
Secondo i chiarimenti della Commissione, il fabbricante deve essere individuato nel momento in cui l’imballaggio vuoto raggiunge la propria forma finale, ossia quando è già utilizzabile come imballaggio per il trasporto senza che debbano essere aggiunti ulteriori componenti o elementi accessori.
Per gli imballaggi da trasporto generici e privi di marchio, il fabbricante sarà quindi, normalmente, il soggetto che produce fisicamente l’imballaggio.
La Commissione propone alcuni esempi particolarmente utili:
- per una scatola di cartone standard non marchiata, anche se consegnata piatta e successivamente piegata dall’utilizzatore, il fabbricante è normalmente l’impresa che ha prodotto la scatola;
- per il film estensibile utilizzato per stabilizzare un pallet, il fabbricante è il soggetto che produce e immette sul mercato il film in rotoli come imballaggio, e non l’azienda che successivamente lo utilizza per avvolgere la merce.
Il chiarimento è particolarmente rilevante per tutte le aziende che utilizzano cartoni, film, reggette e altri imballaggi standard acquistati da fornitori esterni, perché contribuisce a definire con maggiore precisione la distribuzione delle responsabilità lungo la filiera.
Cosa succede agli imballaggi già presenti a magazzino?
Le nuove FAQ affrontano anche uno dei problemi più ricorrenti nella fase di transizione: la gestione delle scorte esistenti.
Secondo quanto precisato dalla Commissione, gli imballaggi già prodotti o presenti a magazzino ma non ancora immessi sul mercato alla data del 12 agosto 2026 non devono automaticamente essere distrutti, rietichettati o modificati.
In determinate circostanze, le informazioni richieste dal PPWR potranno essere fornite anche attraverso un documento di accompagnamento, ad esempio per indicare l’identificativo dell’imballaggio e i dati del fabbricante.
Viene inoltre confermato che gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono continuare a circolare anche qualora non rispettino i nuovi requisiti introdotti dal PPWR.
Identificazione e tracciabilità: attenzione alle informazioni sull’imballaggio
Un ulteriore chiarimento riguarda gli obblighi previsti dall’articolo 15 del PPWR.
L’identificativo dell’imballaggio e le informazioni relative al fabbricante devono, in linea generale, essere riportati direttamente sull’imballaggio.
Il ricorso a un documento di accompagnamento è ammesso soltanto nei casi in cui le dimensioni o la natura dell’imballaggio non consentano materialmente di riportare tali informazioni sullo stesso.
Per le imprese diventa quindi importante verificare non soltanto la disponibilità dei dati identificativi, ma anche dove e con quali modalità tali informazioni vengono riportate.
Gli altri temi affrontati dalle nuove FAQ
L’aggiornamento della Commissione contiene inoltre nuovi chiarimenti relativi a:
- sostanze che destano preoccupazione (SoC);
- obblighi dei fabbricanti;
- obblighi degli importatori;
- obiettivi di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica;
- responsabilità estesa del produttore (EPR).
Le FAQ rappresentano quindi uno strumento interpretativo particolarmente importante per definire in concreto ruoli, responsabilità e documentazione necessaria ai fini della conformità al nuovo Regolamento.
Cosa conviene fare adesso?
Alla luce dei nuovi chiarimenti, le aziende dovrebbero verificare il proprio percorso di adeguamento PPWR e, in particolare:
- censire gli imballaggi utilizzati e immessi sul mercato;
- individuare correttamente il fabbricante, l’importatore e gli altri ruoli PPWR;
- distinguere gli imballaggi standard acquistati da quelli realizzati o commercializzati con il proprio nome o marchio;
- verificare le modalità di identificazione e tracciabilità degli imballaggi;
- gestire correttamente gli imballaggi e le scorte già presenti a magazzino;
- raccogliere e aggiornare la documentazione tecnica e le dichiarazioni dei fornitori;
- verificare gli obblighi in materia di EPR nei diversi Stati membri in cui gli imballaggi vengono immessi sul mercato.
Le nuove FAQ confermano inoltre quanto sia importante impostare l’adeguamento al PPWR non come un semplice adempimento documentale, ma come un processo strutturato che coinvolga acquisti, commerciale, logistica, qualità, amministrazione e progettazione del packaging.
Le FAQ si possono consultare al seguente indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ad14cb8f-8d4f-11f1-9262-01aa75ed71a1
MI.ZAR. S.r.l. supporta le aziende nell’analisi di assoggettamento al PPWR, nel censimento degli imballaggi, nella definizione dei ruoli degli operatori economici, nella raccolta e verifica della documentazione dei fornitori e nella predisposizione degli strumenti necessari per la gestione della conformità al Regolamento (UE) 2025/40.
