Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR, introduce una particolare disposizione a favore delle microimprese che commercializzano prodotti utilizzando imballaggi realizzati con il proprio nome o marchio.

In presenza di determinate condizioni, infatti, il ruolo di fabbricante dell’imballaggio non ricade sulla microimpresa titolare del marchio, ma sul soggetto che le fornisce l’imballaggio.

Il Regolamento (UE) 2025/40 si applica, in via generale, dal 12 agosto 2026.

La regola generale: il titolare del marchio è normalmente il fabbricante

Ai fini del PPWR, il fabbricante non coincide necessariamente con l’impresa che produce materialmente l’imballaggio.

In via generale, quando un imballaggio o un prodotto imballato viene progettato o fabbricato sotto il nome o il marchio di un’impresa, quest’ultima è considerata il fabbricante, anche quando affida la produzione materiale dell’imballaggio a un fornitore esterno.

Gli orientamenti pubblicati dalla Commissione europea il 10 giugno 2026 precisano che deve essere individuato un solo fabbricante all’interno della catena di fornitura e che, normalmente, il titolare del nome o del marchio dispone del potere decisionale sulle caratteristiche dell’imballaggio.

L’eccezione prevista per le microimprese

L’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, lettera b), del PPWR prevede una specifica eccezione quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’impresa che commercializza il prodotto sotto il proprio nome o marchio è una microimpresa;
  • l’imballaggio o il prodotto imballato è progettato o fabbricato sotto il nome o marchio della microimpresa;
  • il fornitore che fornisce l’imballaggio è stabilito nello stesso Stato membro della microimpresa.

Quando tutte queste condizioni sono soddisfatte, il soggetto che fornisce l’imballaggio viene considerato il fabbricante ai fini del PPWR.

La Commissione europea ha chiarito che tale regola si applica indipendentemente dal fatto che il fornitore sia, a sua volta, una microimpresa.

Esempio pratico

Una microimpresa italiana commercializza un prodotto con il proprio marchio e acquista da un fornitore italiano un imballaggio realizzato appositamente con il nome o il logo della microimpresa.

In questo caso, qualora siano rispettati tutti i requisiti previsti dal Regolamento, il fornitore italiano dell’imballaggio assume il ruolo di fabbricante PPWR.

Quando un’impresa è considerata microimpresa?

Secondo la Raccomandazione 2003/361/CE, richiamata dal PPWR nella versione applicabile all’11 febbraio 2025, è considerata microimpresa l’impresa che:

  • occupa meno di 10 persone;
  • realizza un fatturato annuo oppure presenta un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La verifica non deve essere effettuata considerando esclusivamente i dati della singola società. Devono essere valutati anche gli eventuali rapporti di associazione o collegamento con altre imprese, secondo i criteri previsti dalla Raccomandazione europea.

È necessaria una clausola contrattuale per trasferire il ruolo?

Il PPWR non prevede che il ruolo di fabbricante debba essere trasferito mediante contratto.

Quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 3, il fornitore dell’imballaggio assume tale ruolo direttamente per effetto del Regolamento.

La clausola contrattuale, pertanto, non costituisce e non trasferisce il ruolo di fabbricante. Il contratto non può modificare liberamente la qualificazione degli operatori economici stabilita dalla normativa europea.

È tuttavia fortemente consigliato formalizzare per iscritto il rapporto tra la microimpresa e il fornitore, inserendo nel contratto o nell’ordine di fornitura una specifica clausola di riconoscimento del ruolo di fabbricante.

La clausola dovrebbe servire a:

  • attestare che il cliente possiede i requisiti di microimpresa;
  • identificare con precisione gli imballaggi interessati;
  • riconoscere formalmente il ruolo attribuito al fornitore dal PPWR;
  • individuare i documenti e le informazioni che il fornitore deve predisporre;
  • disciplinare le modalità di trasmissione della dichiarazione UE di conformità;
  • definire gli obblighi di comunicazione in caso di modifiche ai materiali o alle caratteristiche dell’imballaggio;
  • regolare la gestione delle non conformità, delle azioni correttive, dei ritiri e degli eventuali richiami;
  • prevedere l’obbligo di collaborazione in caso di controlli delle autorità competenti.

La clausola dovrebbe essere denominata, ad esempio:

“Clausola di riconoscimento del ruolo di fabbricante ai sensi del Regolamento (UE) 2025/40”

È invece preferibile evitare la denominazione “clausola di trasferimento del ruolo di fabbricante”, poiché potrebbe far ritenere che il ruolo derivi da una libera scelta delle parti anziché direttamente dalla normativa.

Quali obblighi assume il fornitore-fabbricante?

Il soggetto qualificato come fabbricante deve immettere sul mercato esclusivamente imballaggi conformi ai requisiti applicabili previsti dagli articoli da 5 a 12 del PPWR.

Prima dell’immissione sul mercato deve, in particolare:

  • effettuare o far effettuare la valutazione di conformità;
  • predisporre la documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII;
  • redigere la dichiarazione UE di conformità;
  • garantire l’identificazione e la tracciabilità dell’imballaggio;
  • assicurare la presenza delle informazioni richieste sul fabbricante;
  • mantenere aggiornata la documentazione;
  • adottare le necessarie misure correttive in caso di non conformità.

La documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità devono essere conservate per cinque anni per gli imballaggi monouso e per dieci anni per gli imballaggi riutilizzabili.

Gli orientamenti della Commissione precisano inoltre che il fabbricante rimane il soggetto giuridicamente responsabile della conformità dell’imballaggio, anche quando la valutazione di conformità o la predisposizione di parte della documentazione siano affidate a laboratori, consulenti o altri soggetti esterni.

La clausola contrattuale non può superare il Regolamento

Le parti non possono attribuire contrattualmente il ruolo di fabbricante al fornitore quando non ricorrono le condizioni stabilite dal PPWR.

In particolare, la clausola non produce l’effetto desiderato quando:

  • il cliente non possiede realmente i requisiti di microimpresa;
  • il fornitore non è stabilito nello stesso Stato membro;
  • il soggetto indicato nel contratto non è quello che fornisce effettivamente l’imballaggio;
  • la situazione concreta non rientra nella fattispecie disciplinata dall’articolo 3 del PPWR.

Il contratto deve quindi prendere atto della qualificazione giuridica derivante dal Regolamento e disciplinarne gli effetti operativi, senza tentare di modificare artificialmente i ruoli previsti dalla normativa.

Attenzione alla distinzione tra fabbricante e produttore EPR

Il ruolo di fabbricante non deve essere confuso con quello di produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore – EPR.

Il fabbricante è responsabile principalmente della conformità dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità, progettazione, etichettatura e documentazione previsti dal PPWR.

Il produttore EPR è invece il soggetto individuato in relazione alla prima messa a disposizione dell’imballaggio o del prodotto imballato nel territorio dello Stato membro nel quale l’imballaggio è destinato a diventare rifiuto. Il produttore EPR deve adempiere agli obblighi di registrazione, dichiarazione e finanziamento della gestione dei rifiuti di imballaggio.

La Commissione europea ha espressamente chiarito che fabbricante e produttore EPR svolgono funzioni diverse e possono non coincidere.

Cosa devono fare le microimprese?

Le microimprese che acquistano imballaggi personalizzati da fornitori stabiliti nello stesso Stato membro dovrebbero:

  1. verificare e documentare il possesso dei requisiti dimensionali di microimpresa;
  2. censire gli imballaggi acquistati e i relativi fornitori;
  3. verificare per quali imballaggi ricorrono le condizioni dell’articolo 3 del PPWR;
  4. informare formalmente i fornitori del ruolo loro attribuito dal Regolamento;
  5. aggiornare i contratti, gli ordini di acquisto o i capitolati di fornitura;
  6. richiedere la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità;
  7. definire le responsabilità relative a etichettatura, tracciabilità e modifiche dell’imballaggio;
  8. verificare separatamente gli eventuali obblighi EPR nei diversi Stati membri.

Il supporto di MIZAR

MIZAR SRL può assistere le imprese nella:

  • verifica della qualifica di microimpresa;
  • determinazione dei ruoli PPWR nella catena di fornitura;
  • mappatura degli imballaggi e dei relativi fornitori;
  • predisposizione delle clausole contrattuali;
  • verifica della documentazione ricevuta dai fornitori;
  • organizzazione dei fascicoli tecnici degli imballaggi;
  • predisposizione delle dichiarazioni UE di conformità;
  • analisi degli obblighi EPR nazionali ed europei.

Nota: la presente comunicazione ha carattere informativo generale. La corretta individuazione del fabbricante deve essere effettuata analizzando concretamente la tipologia di imballaggio, il marchio apposto, le specifiche progettuali, i rapporti contrattuali e la localizzazione dei soggetti coinvolti.

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