Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce le prime indicazioni operative sulla gestione dei prodotti e degli imballaggi già presenti sul mercato. Per le imprese diventa fondamentale documentare le attività di adeguamento.
Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili in Italia le nuove disposizioni contro il greenwashing introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.
In vista della scadenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT, con una circolare diffusa il 27 agosto 2026, ha fornito importanti indicazioni in merito all’applicazione delle nuove regole e, in particolare, alla delicata questione delle scorte di prodotti e imballaggi già realizzati prima del 27 settembre 2026.
Cosa cambia dal 27 settembre 2026
Le nuove disposizioni modificano il Codice del consumo e rafforzano in maniera significativa la disciplina delle comunicazioni ambientali rivolte ai consumatori.
Tra le pratiche che richiederanno particolare attenzione rientrano, ad esempio:
- l’utilizzo di asserzioni ambientali generiche, quali “green”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente”, “sostenibile” o espressioni analoghe, quando non ricorrano le condizioni previste dalla normativa;
- l’attribuzione all’intero prodotto o all’intera attività aziendale di un beneficio ambientale che riguarda solamente una parte o uno specifico aspetto;
- l’utilizzo di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non istituiti da un’autorità pubblica;
- le dichiarazioni relative a future prestazioni ambientali prive di impegni chiari, verificabili e adeguatamente documentati;
- le dichiarazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra quando tale risultato deriva dalla compensazione delle emissioni.
Le nuove regole possono quindi interessare non soltanto la pubblicità tradizionale, ma anche etichette, confezioni, packaging, cataloghi, schede prodotto, siti internet, e-commerce, marketplace, materiale presente nei punti vendita e comunicazioni promozionali.
Il problema delle scorte già esistenti
Uno dei problemi maggiormente segnalati dalle imprese riguarda i prodotti e gli imballaggi già:
- fabbricati;
- ordinati;
- confezionati;
- distribuiti nella catena commerciale;
- presenti presso i distributori;
- oppure collocati nei punti vendita
prima del 27 settembre 2026, ma recanti claim ambientali o marchi di sostenibilità che potrebbero non risultare pienamente conformi alle nuove disposizioni.
Sul punto, il MIMIT richiama l’orientamento condiviso dalle Autorità europee della rete Consumer Protection Cooperation – CPC per la gestione dei cosiddetti “old stock” o “existing products”.
Il chiarimento è particolarmente importante perché evita di interpretare il 27 settembre 2026 come una data dalla quale tutte le vecchie confezioni debbano automaticamente essere distrutte o tutti i prodotti ritirati dal mercato.
Non viene tuttavia prevista una generale sanatoria delle scorte.
La situazione dovrà essere valutata tenendo conto delle specifiche circostanze e soprattutto del comportamento adottato dall’impresa per adeguarsi alla normativa.
Le Autorità potranno adottare un approccio proporzionato
Secondo l’orientamento europeo richiamato dal MIMIT, nella prima fase di applicazione della disciplina le Autorità potranno tenere conto delle reali difficoltà incontrate dalle imprese.
Potranno essere valutati, ad esempio:
i quantitativi di prodotti e packaging ancora presenti in magazzino;
i normali cicli di produzione e sostituzione degli imballaggi;
gli ordini effettuati precedentemente;
le dipendenze dalla catena di fornitura;
la vita commerciale del prodotto;
la concreta possibilità di correggere l’informazione senza distruggere il prodotto;
i costi e gli effetti ambientali derivanti dall’eventuale ritiro o distruzione delle merci.
Le Autorità potranno quindi privilegiare, nei casi giustificati, un approccio inizialmente orientato alla correzione e alla conformità, anziché ricorrere immediatamente alle sanzioni.
Questo principio, tuttavia, presuppone che l’impresa possa dimostrare di essersi attivata tempestivamente e in buona fede per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Cosa fare concretamente con le vecchie confezioni
Non sempre sarà quindi necessario distruggere prodotti o imballaggi.
Quando tecnicamente possibile e proporzionato, possono essere valutate misure correttive quali:
- copertura o correzione del claim mediante sticker o sovraetichettatura;
- aggiunta di informazioni integrative presso il punto vendita;
- sostituzione progressiva degli imballaggi;
- eliminazione del claim nelle nuove produzioni;
- modifica dei materiali pubblicitari;
- aggiornamento delle schede prodotto;
- adeguamento della comunicazione nei punti vendita.
Particolare attenzione deve invece essere prestata ai contenuti digitali.
Un claim presente sul sito internet, sull’e-commerce o su un marketplace è normalmente modificabile senza dover attendere l’esaurimento fisico delle scorte.
Per questo motivo le imprese dovrebbero procedere prima del 27 settembre 2026 all’aggiornamento delle comunicazioni online non conformi.
Non basta dichiarare che si tratta di “vecchie scorte”
Il chiarimento MIMIT non deve quindi essere interpretato come un’autorizzazione generalizzata a continuare a commercializzare senza limiti prodotti recanti claim non conformi.
In caso di controllo sarà importante poter ricostruire e documentare:
- quando il prodotto o il packaging è stato ordinato o realizzato;
- quando è stato immesso nella catena commerciale;
- quale quantitativo era ancora disponibile;
- quando l’impresa ha effettuato l’analisi dei propri claim;
- quali criticità sono state individuate;
- quali modifiche sono state decise;
- quando sono stati ordinati i nuovi packaging;
- quali azioni correttive sono state adottate sulle scorte esistenti;
- perché eventuali ulteriori interventi sarebbero risultati tecnicamente impossibili o sproporzionati.
La tracciabilità delle decisioni assunte dall’impresa diventa quindi un elemento estremamente importante.
Dal 27 settembre anche nuovi obblighi informativi sulla garanzia
La nuova disciplina non riguarda esclusivamente i green claim.
Dal 27 settembre 2026 devono essere utilizzati anche i nuovi strumenti informativi armonizzati previsti dalla normativa europea.
In particolare, i venditori di beni di consumo dovranno rendere visibile ai consumatori il nuovo Avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità.
Quando invece il produttore offre gratuitamente una garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, riferita all’intero bene e ricorrano le condizioni previste dalla normativa, dovrà essere utilizzata anche la relativa Etichetta armonizzata di durabilità.
Gli obblighi riguardano sia la vendita presso i punti vendita fisici sia, secondo le modalità previste, le vendite online.
Cosa dovrebbero fare le aziende entro il 27 settembre
MIZAR consiglia alle imprese che commercializzano prodotti destinati anche ai consumatori di procedere immediatamente a una verifica strutturata.
In particolare è opportuno:
- censire i claim ambientali presenti su prodotti, confezioni, etichette, cataloghi, sito internet, e-commerce e materiale commerciale;
- classificare i claim distinguendo quelli conformi, quelli da documentare e quelli da modificare o eliminare;
- censire le scorte di prodotti, imballaggi ed etichette contenenti comunicazioni potenzialmente problematiche;
- documentare la data di produzione, acquisto o immissione nella catena commerciale delle scorte;
- definire un piano di smaltimento e adeguamento delle vecchie confezioni;
- utilizzare, ove possibile, sticker, sovraetichettatura o altre misure correttive proporzionate;
- modificare tempestivamente i claim presenti sui canali digitali;
- conservare le evidenze delle decisioni e degli interventi effettuati;
- aggiornare le procedure interne di approvazione dei claim ambientali;
- verificare l’applicabilità del nuovo Avviso armonizzato e dell’Etichetta armonizzata sulla durabilità.
La documentazione dell’adeguamento diventa fondamentale
Il principale messaggio che emerge dal chiarimento del MIMIT è quindi che la presenza di vecchie scorte non comporta automaticamente l’obbligo di distruggerle, ma neppure consente di ignorare le nuove disposizioni.
L’impresa deve poter dimostrare di avere analizzato il problema, pianificato per tempo l’adeguamento e adottato tutte le misure ragionevoli e proporzionate disponibili.
Particolare prudenza è consigliabile per i claim ambientali presenti su packaging destinato a rimanere sul mercato per periodi prolungati dopo il 27 settembre 2026.
MIZAR SRL può supportare le aziende nella mappatura dei claim ambientali, nella valutazione delle scorte esistenti, nella predisposizione delle evidenze documentali e nell’adeguamento di packaging, siti internet e materiale commerciale alle nuove disposizioni applicabili dal 27 settembre 2026.
