Una sentenza relativamente recente (n° 406 del 9 maggio 2024 del tribunale di Busto Arsizio) richiama un principio importante: il RSPP non può essere considerato automaticamente responsabile di ogni infortunio, soprattutto quando l’evento deriva da manomissioni, modifiche non comunicate o comportamenti contrari alle misure già previste nel DVR. Nel caso esaminato, il documento di valutazione dei rischi conteneva prescrizioni specifiche sul controllo dei dispositivi di sicurezza, sul divieto di manomissione delle protezioni e sull’utilizzo della macchina a condizioni sicure.
Il tema centrale, quindi, non è solo la presenza formale del DVR, ma la sua qualità tecnica. Una valutazione dei rischi corretta, specifica e aggiornata consente di individuare i pericoli effettivi delle macchine, definire misure coerenti, stabilire controlli periodici, prevedere procedure operative e documentare le informazioni fornite all’organizzazione aziendale. Questo è fondamentale anche per salvaguardare il ruolo del RSPP: quando il documento dimostra che il rischio è stato valutato e che le misure sono state indicate, diventa più chiaro distinguere tra responsabilità consulenziale e responsabilità operative di datore di lavoro, dirigenti e preposti.
La sentenza sopra richiamata evidenzia inoltre l’importanza di comunicare tempestivamente al Servizio di Prevenzione e Protezione ogni modifica a macchine, attrezzature, lavorazioni, layout o prassi operative. Un RSPP può valutare correttamente solo ciò che viene reso conoscibile e documentato.
Per questo le aziende dovrebbero verificare periodicamente la conformità delle macchine, l’efficacia dei dispositivi di protezione, la coerenza tra uso reale e DVR, e la presenza di procedure contro manomissioni o utilizzi impropri.
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