Il 18 settembre 2026 è stata pubblicata una rettifica al Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – PPWR, che interviene sulla definizione di “produttore” prevista dall’articolo 3, punto 15.

La modifica riguarda in particolare le lettere c) e d) della definizione e chiarisce meglio quando un fabbricante, importatore o distributore assume la qualifica di produttore ai fini della Responsabilità Estesa del Produttore – EPR. RETIFICA DEL REGOLAMENTO PPWR

Cosa cambia

La rettifica introduce due precisazioni rilevanti.

Per quanto riguarda la lettera c), il testo viene modificato specificando che il soggetto stabilito in uno Stato membro o in un Paese terzo, che mette per la prima volta a disposizione nel territorio di un altro Stato membro determinati imballaggi o prodotti imballati, assume la qualifica di produttore quando la fornitura avviene direttamente agli utilizzatori finali.

Nel testo precedente era invece utilizzata l’espressione “direttamente ai consumatori”.

Per la lettera d) viene effettuato un chiarimento analogo: il riferimento agli “utilizzatori” viene sostituito con quello più preciso agli “utilizzatori finali”. RETIFICA DEL REGOLAMENTO PPWR

Perché il chiarimento è importante

La precisazione amplia e chiarisce il concetto di destinatario finale della fornitura.

Non si parla quindi soltanto del consumatore privato, ma anche dell’utilizzatore professionale finale.

Di conseguenza, quando un fabbricante, importatore o distributore stabilito in uno Stato membro – oppure in un Paese terzo – mette per la prima volta a disposizione in un altro Stato membro imballaggi o prodotti imballati direttamente a un utilizzatore finale, può assumere la qualifica di produttore EPR in quello Stato.

La rettifica è quindi particolarmente rilevante per le aziende che effettuano vendite transfrontaliere B2B, perché il fatto che il cliente sia un’impresa e non un consumatore privato non esclude automaticamente l’applicazione degli obblighi EPR. RETIFICA DEL REGOLAMENTO PPWR

Un esempio pratico

Un’azienda italiana vende direttamente a un utilizzatore professionale in Francia un prodotto imballato.

Se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 3, punto 15 del PPWR, l’impresa italiana può essere qualificata come produttore EPR in Francia, anche se il cliente è un’azienda e non un consumatore privato.

Diventa quindi necessario verificare gli obblighi previsti nello Stato membro interessato, compresa l’eventuale registrazione nel registro nazionale dei produttori.

Registrazione EPR

Il documento ricorda inoltre quanto previsto dall’articolo 44, paragrafo 2 del Regolamento: i produttori devono registrarsi in ciascuno Stato membro nel quale mettono per la prima volta a disposizione imballaggi o prodotti imballati, oppure nel quale disimballano prodotti senza essere utilizzatori finali, secondo le modalità previste dall’autorità competente nazionale. RETIFICA DEL REGOLAMENTO PPWR

Cosa dovrebbero verificare ora le aziende

Alla luce della rettifica, è opportuno riesaminare in particolare:

  • gli Stati membri nei quali vengono effettuate vendite;
  • se la vendita avviene direttamente a un utilizzatore finale, anche professionale;
  • chi effettua concretamente la prima messa a disposizione nel singolo Stato membro;
  • il ruolo dell’azienda come fabbricante, importatore, distributore o produttore EPR;
  • la necessità di effettuare una registrazione EPR nei singoli Paesi UE;
  • la corretta classificazione dei flussi di vendita B2B, e-commerce e vendite dirette transfrontaliere.

Il consiglio di MIZAR

La rettifica conferma quanto sia importante, prima di procedere con registrazioni o richieste ai fornitori, effettuare una vera e propria mappatura dei flussi commerciali.

Per ciascun prodotto e imballaggio è opportuno individuare almeno:

Paese di partenza → Paese di destinazione → soggetto che mette a disposizione l’imballaggio → destinatario → utilizzatore finale → ruolo PPWR → eventuale ruolo di produttore EPR.

Una corretta individuazione dei ruoli consente di evitare sia registrazioni EPR non necessarie sia, soprattutto, la mancata registrazione in Paesi nei quali l’azienda risulta invece soggetta agli obblighi previsti dal PPWR.

MIZAR S.r.l. supporta le aziende nella verifica dei ruoli PPWR, nella mappatura dei flussi UE e nell’individuazione degli obblighi EPR applicabili nei diversi Stati membri.

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