Con l’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – PPWR, dal 12 agosto 2026 le imprese devono prestare maggiore attenzione non soltanto agli imballaggi acquistati per confezionare e spedire i propri prodotti, ma anche agli imballaggi ricevuti insieme alle merci e successivamente riutilizzati.
È una situazione estremamente frequente: pallet, casse, contenitori, fusti, taniche, scatole o altri imballaggi arrivano presso l’azienda insieme alle materie prime o ai prodotti acquistati e, anziché essere immediatamente avviati a recupero come rifiuti, vengono conservati e utilizzati nuovamente per effettuare una successiva spedizione.
L’imballaggio ricevuto non deve essere dimenticato nel censimento PPWR
Dal punto di vista operativo, gli imballaggi ricevuti devono essere mappati distinguendo almeno tre possibili destinazioni:
- imballaggio ricevuto e successivamente gestito come rifiuto;
- imballaggio ricevuto e restituito al fornitore o al circuito di provenienza;
- imballaggio ricevuto e utilizzato nuovamente dall’impresa per una propria spedizione.
È soprattutto quest’ultima situazione che richiede particolare attenzione.
Quando, ad esempio, un pallet ricevuto con una fornitura viene conservato e successivamente utilizzato per spedire un prodotto a un cliente, tale pallet entra anche nel flusso degli imballaggi in uscita dell’impresa.
Pertanto, un censimento PPWR limitato ai soli imballaggi acquistati direttamente per il confezionamento rischia di non rappresentare correttamente i flussi effettivamente presenti nell’organizzazione.
Attenzione: “utilizzato una seconda volta” non significa necessariamente “imballaggio riutilizzabile”
Questo è uno degli aspetti più importanti del PPWR.
Il Regolamento definisce il “riutilizzo” come l’operazione mediante la quale un imballaggio riutilizzabile viene utilizzato più volte per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.
Un imballaggio è considerato “riutilizzabile” soltanto se possiede specifiche caratteristiche: deve essere stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato più volte, essere idoneo a più rotazioni, poter essere svuotato, nuovamente riempito o caricato e, quando necessario, ricondizionato mantenendo la propria funzionalità.
Di conseguenza:
utilizzare occasionalmente una seconda volta un imballaggio originariamente monouso non trasforma automaticamente quell’imballaggio in un “imballaggio riutilizzabile” ai sensi del PPWR.
Questo principio è particolarmente importante in vista dei futuri obiettivi di riutilizzo: un’impresa non potrà semplicemente contabilizzare come “riutilizzabili” tutti gli imballaggi recuperati dal magazzino e impiegati nuovamente.
Un esempio pratico
Un’azienda riceve una fornitura su 10 pallet.
Dopo lo scarico:
- 3 pallet vengono danneggiati e avviati a recupero;
- 2 pallet vengono restituiti al fornitore;
- 5 pallet vengono conservati e successivamente utilizzati per spedire prodotti ai clienti.
Ai fini della gestione PPWR, i cinque pallet utilizzati nuovamente non dovrebbero rimanere classificati semplicemente come “imballaggi ricevuti”.
L’azienda dovrebbe registrare almeno:
ricezione → verifica → destinazione → eventuale riutilizzo → successiva spedizione.
In questo modo è possibile ricostruire correttamente il flusso dell’imballaggio e verificare quali obblighi siano applicabili.
Gli imballaggi formalmente riutilizzabili richiedono una gestione specifica
Il PPWR prevede specifici obblighi per gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili.
In particolare, l’articolo 27 stabilisce che gli operatori che utilizzano tali imballaggi devono partecipare a uno o più sistemi di riutilizzo conformi ai requisiti previsti dal Regolamento e devono assicurare che gli imballaggi siano opportunamente ricondizionati prima di essere nuovamente messi a disposizione degli utilizzatori finali.
La semplice prassi aziendale del “teniamo il pallet e lo usiamo nuovamente” deve quindi essere distinta da un vero e proprio sistema di riutilizzo PPWR.
Dal 2030 il tema diventerà ancora più importante
Dal 1° gennaio 2030 il Regolamento introduce specifici obiettivi di riutilizzo per diversi imballaggi utilizzati nel trasporto, tra cui pallet, casse, vassoi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche.
In via generale, per determinati flussi di trasporto almeno il 40% degli imballaggi dovrà essere costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo; sono inoltre previste disposizioni specifiche per i trasporti effettuati all’interno dello stesso Stato membro.
Sono tuttavia previste esclusioni ed eccezioni in funzione della tipologia di imballaggio e del flusso. Ad esempio, le scatole di cartone sono escluse da alcuni specifici obblighi di riutilizzo previsti dall’articolo 29.
Per questo motivo non è opportuno applicare una regola unica a pallet, scatole, fusti, film, reggette e altri imballaggi.
Cosa dovrebbe fare oggi un’impresa?
In preparazione alla piena gestione del PPWR, MI.ZAR. suggerisce di includere anche gli imballaggi ricevuti nel proprio censimento, prevedendo almeno le seguenti informazioni:
- tipologia dell’imballaggio;
- materiale;
- fornitore o provenienza;
- Italia / UE / extra-UE;
- imballaggio ricevuto vuoto o insieme a un prodotto;
- quantità ricevute;
- destinazione dopo lo svuotamento;
- avvio a rifiuto;
- restituzione;
- utilizzo interno;
- riutilizzo per una successiva spedizione;
- numero di rotazioni, quando conosciuto;
- eventuale appartenenza a un circuito o sistema di riutilizzo;
- condizioni dell’imballaggio prima del nuovo utilizzo;
- eventuale pulizia, controllo o ricondizionamento;
- destinazione della successiva spedizione;
- documentazione disponibile;
- ruolo PPWR assunto dall’impresa nel singolo flusso.
Anche il magazzino diventa una funzione fondamentale
La gestione degli imballaggi ricevuti non può quindi essere affrontata soltanto dall’Ufficio Qualità o dall’Ufficio Acquisti.
Il magazzino e la logistica sono spesso le funzioni che possono fornire le informazioni decisive:
- quali imballaggi arrivano;
- quali vengono buttati;
- quali vengono restituiti;
- quali vengono accantonati;
- quali vengono effettivamente utilizzati per nuove spedizioni.
Per questo motivo, nell’implementazione del PPWR è opportuno coinvolgere direttamente anche gli addetti alla ricezione delle merci, al magazzino e alle spedizioni.
La regola pratica
Un criterio semplice può aiutare le imprese:
un imballaggio che entra in azienda deve avere una destinazione conosciuta.
Se viene eliminato, entra nella gestione dei rifiuti di imballaggio.
Se viene restituito, deve essere identificato il relativo circuito.
Se viene utilizzato nuovamente per spedire un prodotto, deve essere censito anche come imballaggio utilizzato dall’impresa, verificando se si tratta semplicemente di un secondo utilizzo oppure di un vero imballaggio riutilizzabile nell’ambito di un sistema di riutilizzo PPWR.
MI.ZAR. supporta le imprese nell’adeguamento al PPWR
MI.ZAR. SRL supporta le aziende nella mappatura dei sistemi di imballaggio, nella determinazione dei ruoli previsti dal Regolamento (UE) 2025/40, nella gestione della documentazione dei fornitori e nella predisposizione degli strumenti necessari per gestire correttamente imballaggi in entrata, imballaggi in uscita e circuiti di riutilizzo.
