Con l’applicazione generale, dal 12 agosto 2026, del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), è importante che le aziende individuino correttamente il soggetto che assume il ruolo di fabbricante dell’imballaggio.
La Commissione europea ha fornito un importante chiarimento specifico per gli imballaggi per il trasporto.
Per pallet, casse, gabbie e altri imballaggi per il trasporto, il fabbricante ai fini del PPWR è normalmente l’impresa che fabbrica l’imballaggio, a differenza di quanto avviene, in via generale, per gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli.
Cosa significa concretamente?
Un’azienda che produce e immette sul mercato:
- pallet in legno, plastica o altri materiali;
- casse e gabbie per il trasporto;
- box e contenitori per la movimentazione;
- altri imballaggi destinati a facilitare il trasporto e la movimentazione delle merci,
deve quindi verificare attentamente se assume il ruolo di fabbricante ai sensi dell’art. 3 del PPWR.
Quando è il fabbricante, l’impresa assume direttamente anche le responsabilità previste dall’art. 15 del Regolamento e deve assicurare che l’imballaggio immesso sul mercato sia conforme ai requisiti applicabili degli articoli da 5 a 12. La Commissione ricorda inoltre che la responsabilità giuridica della conformità rimane in capo al fabbricante, anche quando prove, analisi o parti della documentazione siano predisposte da fornitori, laboratori o altri soggetti.
Tra gli aspetti da gestire rientrano, in funzione dell’imballaggio e delle disposizioni applicabili:
valutazione della conformità → documentazione tecnica → Dichiarazione UE di conformità → identificazione e rintracciabilità dell’imballaggio → verifica dei materiali e delle sostanze → riciclabilità → eventuali requisiti di riutilizzabilità.
Attenzione agli imballaggi personalizzati
La regola non deve però essere applicata automaticamente a tutti i casi.
La Commissione precisa che, se l’imballaggio per il trasporto è chiaramente realizzato sotto il nome o marchio dell’azienda utilizzatrice, quest’ultima può assumere il ruolo di fabbricante PPWR.
Occorre quindi distinguere, ad esempio:
Pallet standard prodotto e commercializzato dal produttore
→ il produttore del pallet è normalmente il fabbricante PPWR.
Pallet realizzato su misura, ma commercializzato come prodotto del produttore dell’imballaggio
→ deve essere verificato chi determina le specifiche progettuali e sotto quale nome o marchio l’imballaggio viene immesso sul mercato.
Pallet progettato o fabbricato per un cliente e chiaramente recante il nome o marchio del cliente
→ il cliente può assumere il ruolo di fabbricante, mentre il produttore materiale dell’imballaggio può assumere il ruolo di fornitore ai sensi dell’art. 16.
È inoltre prevista una specifica disciplina per le microimprese: quando l’impresa che fa progettare o fabbricare l’imballaggio sotto il proprio nome o marchio è una microimpresa e il fornitore dell’imballaggio è stabilito nello stesso Stato membro, è quest’ultimo ad essere considerato fabbricante alle condizioni previste dall’art. 3, par. 1, punto 13, lett. b).
Non confondere “fabbricante” e “produttore EPR”
Un ulteriore aspetto da considerare è che il fabbricante PPWR e il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR) non sono necessariamente lo stesso soggetto.
Il fabbricante è principalmente responsabile della conformità tecnica dell’imballaggio, mentre la qualifica di produttore EPR dipende anche da dove e da chi l’imballaggio viene messo a disposizione per la prima volta e dal mercato nel quale è destinato a diventare rifiuto. La Commissione dedica specifici criteri all’individuazione del produttore EPR anche per gli imballaggi per il trasporto vuoti.
Cosa consigliamo alle aziende?
MIZAR consiglia alle aziende che producono o acquistano pallet, casse, gabbie e altri imballaggi per il trasporto di non limitarsi a identificare il materiale dell’imballaggio, ma di verificare preventivamente:
chi progetta l’imballaggio → chi ne stabilisce le specifiche → chi lo produce → sotto quale nome o marchio viene commercializzato → chi assume il ruolo di fabbricante PPWR → chi deve predisporre la documentazione tecnica e la Dichiarazione UE → chi assume gli eventuali obblighi EPR.
Una corretta individuazione dei ruoli è il primo passo per evitare che la documentazione PPWR venga predisposta dal soggetto sbagliato o che gli obblighi di conformità rimangano senza un responsabile chiaramente identificato.
MIZAR S.r.l. è a disposizione delle aziende per la verifica dei ruoli nella filiera degli imballaggi e per la predisposizione della documentazione necessaria all’adeguamento al Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR.
