Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR, è divenuto applicabile in via generale dal 12 agosto 2026 e introduce nuovi obblighi in materia di progettazione, composizione, riciclabilità, etichettatura, documentazione tecnica, tracciabilità e gestione degli imballaggi.
Ma il PPWR può avere conseguenze anche sul Modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001?
Attualmente il Regolamento non introduce uno specifico “reato PPWR” e non modifica direttamente il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La semplice violazione di un obbligo sugli imballaggi, quindi, non determina automaticamente una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Il collegamento può però emergere quando la non conformità al PPWR è accompagnata da condotte che integrano reati già compresi nel sistema 231.
Tra le aree maggiormente esposte vi sono:
- la gestione illecita dei rifiuti di imballaggio;
- l’affidamento dei rifiuti a soggetti non autorizzati;
- la falsificazione o alterazione della relativa tracciabilità;
- la commercializzazione di prodotti con caratteristiche ambientali diverse da quelle dichiarate;
- la predisposizione consapevole di documenti, certificazioni o dichiarazioni di conformità non veritiere;
- l’occultamento di gravi non conformità per evitare costi, ritiri o richiami.
Particolare attenzione deve essere riservata ai reati ambientali richiamati dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, recentemente modificato e rafforzato dal D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81.
Le aziende dotate di un Modello 231 dovrebbero pertanto verificare se la propria valutazione dei rischi considera adeguatamente i processi relativi agli imballaggi, tra cui la qualifica dei fornitori, la verifica dei materiali, la redazione della documentazione tecnica, l’emissione della dichiarazione UE di conformità, l’etichettatura e la gestione delle non conformità.
Il PPWR prevede infatti che i fabbricanti immettano sul mercato soltanto imballaggi conformi, effettuino la valutazione della conformità e predispongano la documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII.
Non è necessariamente richiesta una nuova Parte Speciale dedicata esclusivamente al PPWR. È però opportuno integrare i protocolli ambientali e commerciali, definire responsabilità e controlli e prevedere specifici flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
MIZAR SRL supporta le imprese nell’integrazione degli obblighi PPWR all’interno dei sistemi di compliance e dei Modelli organizzativi 231.
