Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2024/825 e modifica il Codice del consumo rafforzando le regole contro il greenwashing.
Tra le novità di maggiore rilievo vi è un divieto particolarmente importante per le imprese che utilizzano claim climatici nella comunicazione dei propri prodotti.
Il nuovo art. 23, comma 1, lett. d-quater), del Codice del consumo considera infatti in ogni caso ingannevole la pratica consistente nell’affermare, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.
Cosa significa concretamente?
Dal 27 settembre 2026 sarà quindi necessario prestare particolare attenzione a espressioni riferite al prodotto quali “carbon neutral”, “CO₂ neutral”, “climate neutral”, “a impatto climatico zero” o formulazioni analoghe, quando tale risultato sia dichiarato sulla base dell’acquisto di crediti di carbonio o di altri meccanismi di compensazione delle emissioni.
Il punto è particolarmente importante: la norma non vieta di realizzare progetti di compensazione, ma vieta di utilizzare la compensazione come fondamento per presentare al consumatore il prodotto come climaticamente neutro, a impatto ridotto o positivo in termini di emissioni di gas serra. La nuova previsione è inserita direttamente nell’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli dal Codice del consumo.
Cosa dovrebbero fare le aziende prima del 27 settembre 2026?
MIZAR consiglia alle imprese interessate di effettuare fin da subito una revisione delle proprie comunicazioni commerciali, verificando in particolare:
- siti internet ed e-commerce;
- etichette e packaging;
- cataloghi, brochure e schede prodotto;
- campagne pubblicitarie e social media;
- materiale utilizzato in fiere ed eventi;
- dichiarazioni ambientali e documentazione commerciale;
- claim quali “carbon neutral”, “zero emissioni”, “climate positive”, “CO₂ compensated” o equivalenti;
- eventuali certificazioni o programmi di carbon offsetting utilizzati a supporto dei claim.
La verifica non dovrebbe limitarsi alla sola eliminazione delle espressioni vietate. Il D.Lgs. 30/2026 introduce infatti anche ulteriori regole sulle asserzioni ambientali generiche, sulle etichette di sostenibilità, sulle dichiarazioni riferite all’intero prodotto quando il beneficio riguarda soltanto un suo aspetto e sulle affermazioni relative a prestazioni ambientali future.
Attenzione alla data
Il D.Lgs. 30/2026 è entrato formalmente in vigore il 24 marzo 2026, ma il legislatore ha espressamente stabilito che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026.
Il consiglio MIZAR: utilizzare i mesi che precedono la scadenza per effettuare una vera e propria mappatura dei claim ambientali aziendali, identificando per ciascuna affermazione dove viene utilizzata, a quale prodotto o attività si riferisce, quali evidenze la supportano e se può essere mantenuta, modificata o eliminata alla luce delle nuove disposizioni.
In questo modo l’adeguamento può diventare non soltanto un adempimento normativo, ma anche l’occasione per rendere la comunicazione ambientale dell’azienda più precisa, documentata e verificabile.
