Investimenti Industria 4.0

Investimenti industria 4.0

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con i primi chiarimenti, in favore delle imprese, sul credito d’imposta per gli investimenti 4.0.

Il rafforzamento dell’incentivo è previsto nella prossima legge di Stabilità 2021 nell’ambito della quale si ipotizza la proroga del credito d’imposta fino al 2022, con coda al primo semestre 2023 (in caso di acconto di almeno il 20% versato al fornitore entro il 31 dicembre 2022).

Tra le principali novità possiamo inoltre aspettarci:

  • l’innalzamento dei massimali di spesa rispetto a quelli vigenti per il 2020
  • l’eventuale aumento delle aliquote di beneficio per il “solo” 2020
  • la possibilità di utilizzo del contributo in un minor periodo (per i beni materiali, in tre annualità anziché le attuali cinque).

La seguente tabella riepiloga i possibili aggiornamenti attesi:

SPESA ANNUA 2020 2021 2022 gen2023 – giu2023

(con acconto 20% entro il 2022)

0 – 2,5 mln € 40% 50% 40% 40%
2,5 – 4 mln € 20% 50% 20% 20%
4 – 10 mln € 20% 30% 20% 20%
10 – 20 mln €  – 10%  –  –

In tale contesto, non va dimenticato che i commi 184-197 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 prevedono che la fattura relativa i beni agevolabili sprovvista del riferimento normativo all’agevolazione non sia considerata documentazione idonea. In sede di eventuale controllo questo può causare la revoca della corrispondente quota di beneficio.

Con le risposte n. 438 e n. 439 a specifici interpelli, (nel caso di acquisto diretto del bene o di locazione finanziaria),  l’amministrazione finanziaria è intervenuta per assumere una posizione di favore per le aziende precisando che, se in fattura già emessa manca il riferimento normativo all’agevolazione, le imprese possono regolarizzare tale mancanza in maniera semplice, entro la data di eventuale controllo; in particolare:

  1. per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro
  2. per le fatture elettroniche l’impresa può scegliere di:
  • stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile oppure
  • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare 14/2019.

Abbiamo già affrontato questo argomento nella news del 23/10/2020.

È importante che le imprese si adoperino fin da subito in tal senso, anche in riferimento ai nuovi investimenti da effettuare dal 2021.

Le aziende devono conservare la documentazione che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili (tra cui i contratti di acquisto, le bolle di consegna dei beni ed un prospetto riassuntivo dei costi agevolabili con la quantificazione del contributo).

Inoltre:

  • per i beni di importo superiore a 300.000 €, è richiesta una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi (oppure attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione
  • per i soli beni di costo pari o inferiore a 300.000 €, in alternativa ad uno dei due documenti (perizia o attestato), l’azienda può scegliere di ricorrere ad una dichiarazione del legale rappresentante con assunzione di responsabilità da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione

È opportuno che la perizia o l’attestato di conformità (o l’autodichiarazione dell’impresa) siano supportati da un’analisi tecnica che contempli:

  • la descrizione del bene e delle sue funzioni nell’ambito del processo aziendale;
  • l’allocazione dello stesso tra le categorie dei beni agevolabili;
  • l’indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
  • la verifica nel dettaglio dei requisiti di interconnessione.

Ultimi due adempimenti di carattere formale sono rappresentati:

  • dall’indicazione del contributo in dichiarazione dei redditi
  • dall’invio da parte dell’azienda di apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico da effettuarsi nel 2021, secondo modalità che saranno dallo stesso definite.
    Il mancato assolvimento non comporterà comunque la decadenza dal beneficio,
    come chiarito dallo stesso ministero sul proprio portale.

È in ogni caso auspicabile che tale comunicazione possa essere una unica per periodo d’imposta di investimento, a prescindere dal fatto che il credito d’imposta sia utilizzato in 5 quote annuali per i beni materiali, e 3 per i beni immateriali.

È allo studio il potenziamento e la proroga dell’agevolazione fino al 2023.