La L. 160/2019 ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Gli investimenti devono essere eseguiti nel periodo che intercorre dal 1.01.2020 fino al 31.12.2020, con la possibilità di saldo entro e non oltre il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito spetta nella seguente misura:
– 6% per l’acquisto di altri beni strumentali “non interconnessi”, fino a massimo di spesa di 2 milioni di Euro;
– 15% per acquisto di beni immateriali, fino ad un massimo di 700.000 Euro di spesa (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 11.12.2016, n. 232);
– 40% per l’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e industriale per gli investimenti fino a 2,5 mln di Euro e nella
misura del 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 mln e fino a 10 milioni di Euro (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 11.12.2016, n. 232).
Obbligo del riferimento normativo in fattura
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 25 gennaio 2016, dispone che sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, relativa agli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche utilizzando un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art…”.
Se il documento, in caso di controlli e verifiche, viene trovato privo dell’indicazione, non si considera valido e la quota corrispondente di agevolazione viene revocata, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.
La fattura che non riporta il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea. Conseguenza? In sede di controllo si determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.
È possibile regolarizzare le fatture e ottenere l’agevolazione?
L’Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 438 e 439 ha confermato quanto previsto dall’art. 1, c. 195 della legge di Bilancio sopracitata, ossia l’obbligo di indicare l’espresso riferimento normativo dei cc. da 184 a 194 sulle fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisto del bene.
L’Agenzia ha precisato che l’omissione dei riferimenti previsti, rilevata in sede di controllo, rende inidonea la documentazione e determina la revoca dell’agevolazione.
Proprio sulla base di quanto stabilito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come si traducono le regole sul piano pratico e illustra le modalità di regolarizzazione:
fattura cartacea: il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile anche tramite l’utilizzo di un apposito timbro;
fattura elettronica, due alternative:
stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del d.P.R n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);
realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare n. 14/E del 2019.
In ogni caso è possibile procedere con la regolarizzazione dei documenti già emessi entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Per ulteriori approfondimenti, di seguito si rimanda ai sopra citati interpelli 438 e 439: