I Comuni di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso hanno adottato nuove ordinanze per limitare l’utilizzo degli impianti di riscaldamento durante la stagione invernale 2026–2027, con l’obiettivo di contenere le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria.
Le disposizioni riguardano i periodi di accensione, le temperature massime degli ambienti e l’utilizzo degli impianti alimentati a biomassa legnosa, con specifiche limitazioni anche per le attività produttive.
Periodi di accensione degli impianti
Per gli edifici destinati a uffici, attività ricreative e attività commerciali, le ordinanze prevedono un periodo di funzionamento degli impianti di riscaldamento dal 1° novembre 2026 al 12 aprile 2027, anziché dal 15 ottobre al 15 aprile.
Per le altre categorie di edifici resta confermato il periodo ordinario dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027.
Temperature massime consentite
Dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027 sono previste limitazioni delle temperature interne, differenziate in funzione della destinazione d’uso degli edifici e del livello di allerta per l’inquinamento atmosferico.
In particolare:
- 19 °C, con tolleranza di +2 °C, per abitazioni e determinate categorie di edifici, tra cui uffici e attività commerciali, in assenza di allerta (livello verde).
- 18 °C, con tolleranza di +2 °C, per le medesime categorie durante i livelli di allerta arancione e rosso.
- 17 °C, con tolleranza di +2 °C, per gli edifici destinati ad attività industriali e artigianali, indipendentemente dal livello di allerta.
Sono previste alcune differenze tra le ordinanze comunali, in particolare per il Comune di Rovigo.
Limitazioni per gli impianti a biomassa legnosa
Le ordinanze introducono ulteriori restrizioni per stufe, caminetti e generatori alimentati a legna, pellet e altri combustibili solidi.
In presenza di un sistema di riscaldamento alternativo:
- Livello verde: divieto di utilizzo dei generatori con classe emissiva inferiore a 4 stelle.
- Livelli arancione e rosso: divieto di utilizzo dei generatori con classe emissiva inferiore a 5 stelle.
Dal 1° ottobre 2026 sono inoltre previsti requisiti più restrittivi per l’installazione di nuovi generatori a biomassa, differenziati in base alla potenza termica.
Per i generatori a pellet fino a 35 kW è richiesto l’utilizzo di combustibile certificato in classe A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2, con conservazione della relativa documentazione.
Controlli e sanzioni
Il mancato rispetto delle disposizioni comunali comporta, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.
Cosa devono verificare le aziende?
Le imprese con sedi nei territori interessati dovrebbero:
- Verificare la corretta programmazione degli impianti di riscaldamento.
- Controllare le temperature degli uffici, dei reparti produttivi e degli altri ambienti aziendali.
- Verificare l’eventuale presenza di generatori a biomassa e la relativa classe emissiva.
- Monitorare i livelli di allerta PM10 comunicati da ARPAV e dai Comuni.
- Aggiornare, se necessario, le istruzioni operative e le attività di controllo degli impianti.
Riferimenti: Ordinanze comunali di Venezia n. OR/2026/769 del 30 settembre 2026, Padova n. 49 del 29 settembre 2026, Rovigo n. 53 del 29 settembre 2026 e Treviso prot. GE/2026/0194835 del 30 settembre 2026.
Le aziende sono invitate a verificare le disposizioni specifiche applicabili nel proprio Comune, anche in considerazione delle possibili misure temporanee connesse ai livelli di inquinamento atmosferico.
