Sebbene la Dichiarazione di Conformità (DiCo) e la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) siano due termini che spesso vengono nominati negli stessi contesti, ci sono alcune differenze tra i due documenti.
La prima è attiva dal 1990 ed è obbligatoria ogni volta che viene installato o sostituito un impianto. Contrariamente, la Dichiarazione di rispondenza è un sostituto della DiCo in determinati e specifici casi, ad esempio quando la Dichiarazione di Conformità non può essere reperita in alcun modo.
La DiRi, può essere richiesta solo per gli impianti installati nel periodo di tempo che va dal 1990 al 2008. Ciò implica che per gli impianti realizzati oltre 33 anni fa non può essere richiesto nessuno dei due documenti, invece per gli impianti successivi al 2008, può essere esclusivamente richiesta la Dichiarazione di Conformità.
A differenza della DiCo, la DiRi ha la funzione di attestare semplicemente che l’impianto è in regola; mentre la dichiarazione di conformità è realizzata a seguito di nuova installazione o modifica.
Chi emette la DiRi non può modificare l’impianto, ma solo attestare tramite una serie di rilievi che nel periodo in cui è stato costruito, l’impianto rispettava le norme, come evidenziato nella seguente tabella:
La DiCo o la DiRi devono essere allegate alla dichiarazione di messa in servizio da attuare mediante il portale CIVA dell’INAIL: senza questa dichiarazione di messa in servizio non è possibile richiedere agli organismi notificati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di fare la verifica dell’impianto terra.
Ricordiamo infine che i centri estetici sono assimilati agli studi medici, in ragione delle attrezzature che usano, e pertanto anche per loro la verifica dell’impianto terra è BIENNALE.