Il 1° ottobre 2026 il Parlamento italiano ha approvato definitivamente la legge di conversione del Decreto-legge n. 143/2026, che introduce nuove disposizioni sulla compostabilità di determinate tipologie di imballaggi e modifica il D.Lgs. 152/2006.

La nuova disciplina deve essere coordinata con il Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR e interessa in particolare alcune categorie di imballaggi monouso utilizzati nei settori alimentare, ortofrutticolo, HORECA, alberghiero e cosmetico.

Cosa cambia per le aziende?

Per determinate tipologie di imballaggi di plastica monouso vengono introdotti specifici requisiti di biodegradabilità e compostabilità, con riferimento alla norma UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Sono previste anche eccezioni e disposizioni transitorie, in particolare per numerosi prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Non è quindi corretto ritenere che tutti gli imballaggi in plastica monouso siano automaticamente soggetti ai nuovi obblighi.

Diventa ancora più importante la documentazione dei fornitori

Un aspetto particolarmente rilevante per le imprese riguarda la documentazione attestante la conformità degli imballaggi.

La legge di conversione prevede infatti una specifica tutela sanzionatoria per l’operatore economico che dimostri di avere acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, salvo che fosse a conoscenza della non conformità o che questa risultasse evidente.

La novità conferma quindi un principio importante anche nella gestione del PPWR: l’azienda dovrebbe organizzare un sistema strutturato per richiedere, verificare, aggiornare e conservare la documentazione dei propri fornitori di imballaggi.

Cosa consigliamo di fare?

Le aziende dovrebbero verificare fin da subito:

  • quali tipologie di imballaggi utilizzano, producono, importano o distribuiscono;
  • quali rientrano nelle nuove disposizioni sulla compostabilità;
  • quali eventuali deroghe o disposizioni transitorie risultano applicabili;
  • quali certificazioni e dichiarazioni devono essere richieste ai fornitori;
  • se la documentazione ricevuta è adeguatamente archiviata e mantenuta aggiornata;
  • se le nuove disposizioni richiedono un aggiornamento del proprio piano di adeguamento al PPWR.

Sono inoltre previste specifiche sanzioni amministrative da 2.500 a 25.000 euro, con possibilità di incremento nei casi previsti dalla norma; il relativo regime sanzionatorio è destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2030.

PPWR: la conformità degli imballaggi passa anche dalla gestione dei fornitori

Il nuovo provvedimento rafforza l’importanza di conoscere non soltanto quali imballaggi vengono utilizzati, ma anche le loro caratteristiche, la funzione svolta, il prodotto contenuto, la provenienza e la relativa documentazione tecnica.

MI.ZAR S.r.l. supporta le aziende nella verifica degli obblighi applicabili, nel censimento degli imballaggi, nell’individuazione dei ruoli previsti dal PPWR, nella gestione della documentazione dei fornitori e nella predisposizione del Piano di adeguamento al Regolamento (UE) 2025/40.

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