La Legge n. 34/2026 ha rafforzato la tutela delle denominazioni riferite all’artigianato. Le imprese non iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane devono prestare particolare attenzione all’utilizzo di espressioni come “artigiano”, “artigianale” o formule analoghe nella denominazione, nei marchi, nelle etichette, nei siti web, nei cataloghi e nelle campagne pubblicitarie.
Il divieto riguarda i messaggi che possono indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che l’impresa possieda la qualifica artigiana. Le violazioni possono comportare una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro per ciascuna violazione.
Le imprese non artigiane possono comunque:
- utilizzare espressioni come “fatto a mano”, “su misura”, “tradizionale” o “realizzato con manualità”, purché veritiere e non ingannevoli;
- vendere prodotti realizzati da imprese artigiane, chiarendo che l’artigianalità riguarda il produttore originario;
- evidenziare singoli componenti artigianali, evitando di attribuire tale caratteristica all’intero prodotto.
È quindi opportuno verificare tempestivamente siti internet, packaging, etichette, cataloghi, insegne e materiali commerciali, documentando sempre la correttezza delle dichiarazioni utilizzate.
