La Commissione Europea ha anticipato i tempi, pubblicando il 22 maggio 2025 il Regolamento UE 2025/1093 che definisce i Paesi a basso e alto rischio di produrre materie prime e prodotti non classificati a deforestazione zero. Questa misura rientra nell’ambito del Regolamento EUDR (UE 2023/1115), volto a contrastare la deforestazione e il degrado forestale legati al commercio di beni come legno, cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma e bovini.
Le aziende che importano, producono, trasformano, esportano o mettono a disposizione nel mercato UE questi beni devono ora applicare obblighi di “dovuta diligenza”. Questo significa raccogliere informazioni (ad esempio coordinate geografiche, paese d’origine, quantità), effettuare valutazioni del rischio e adottare misure di mitigazione in caso di rischio elevato.
Chi importa da Paesi classificati a basso rischio (es. Italia, Francia, Stati Uniti, Giappone, India) potrà beneficiare di una dovuta diligenza semplificata, evitando la valutazione del rischio e le relative misure, a patto che l’intera filiera sia trasparente e conforme.
Al contrario, chi opera con Paesi ad alto rischio (es. Russia, Bielorussia, Myanmar, Corea del Nord) dovrà adottare tutte le misure previste, incluse indagini supplementari, audit indipendenti e politiche di gestione del rischio aziendali.
Per i Paesi non ancora classificati si applica il “rischio standard”, ovvero il massimo livello di controllo previsto dal Regolamento.
L’entrata in vigore del regolamento (26 maggio 2025) e la scadenza del 30 dicembre 2025 per le dichiarazioni di dovuta diligenza rappresentano tappe fondamentali per aziende esportatrici e importatrici. Le PMI avranno tempo fino al 30 giugno 2026.
Queste nuove disposizioni europee richiedono una revisione attenta delle filiere produttive e una strategia di compliance solida, soprattutto per gli operatori non PMI. L’adozione tempestiva di procedure adeguate permetterà alle aziende di mantenere l’accesso al mercato UE e rafforzare la propria responsabilità ambientale.
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