Il nuovo regolamento contro la deforestazione e il degrado forestale (EUDR) presto sarà vigente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea abrogando definitivamente il Regolamento Legno (EU Timber Regulation del 2010). Ma come cambieranno le cose per le imprese?

Scopo del Regolamento

Questa norma, ormai conosciuta con l’acronimo EUDR, vieterà l’immissione nel mercato comunitario e l’esportazione dall’UE di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 oppure che risultano illegali secondo la legislazione dei Paesi di produzione delle materie prime.
Il regolamento riguarda sette materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno), gran parte dei prodotti da esse derivati ed in particolare, due categorie di imprese:

  1. Gli operatoriche immettono per primi sul mercato o che esportano merci regolamentate e che devono svolgere la dovuta diligenza per accertare che tali prodotti siano legali e contraddistinti da un rischio di deforestazione o di degrado forestale nullo o trascurabile;
  2. commerciantiche comprano o mettono a disposizione prodotti già immessi sul mercato UE e che in base alle proprie dimensioni aziendali, possono essere obbligati (grandi aziende) o esonerati (micro, piccole e medie imprese – PMI) dall’effettuare la dovuta diligenza.

Entrata in vigore ed attuazione della norma

L’EUDR entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE ed in regime attuativo 18 mesi dopo: presumibilmente tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025 (per la maggior parte delle imprese che importano, producono o esportano le materie prime suelencate o i prodotti da esse derivati).

L’entrata in vigore dell’EUDR comporterà l’abrogazione dell’attuale Regolamento Legno (Timber Regulation – Reg. UE 995/2010). Il nuovo regolamento comprenderà anche alcuni prodotti a base di legno attualmente non contemplati dal Regolamento Legno ed elencati nella seconda sezione del presente articolo: tra questi: carbone, carta stampata, sedie ed articoli per la cucina.

Dovuta diligenza e relativa dichiarazione

L’EUDR, come l’attuale Regolamento Legno, si basa sulla dovuta diligenza obbligatoria e preventiva che è tenuto ad eseguire chi immette nel mercato UE, od esporta da esso, prodotti regolamentati.
La dovuta diligenza si articola nelle seguenti tre fasi:

  1. Raccolta delle informazioni riguardanti il prodotto (di cui approvvigionarsi, da rivendere o da esportare), la geolocalizzazione degli appezzamenti in cui è stata prodotta la materia prima che lo costituisce, le norme vigenti nell’area di produzione e la mancata insorgenza di deforestazione o degrado forestale a partire dal 1° gennaio 2021;
  2. Valutazione del rischio basata sulla complessità della catena d’approvvigionamento, sulle caratteristiche del Paese e della regione d’origine del prodotto, della presenza in loco di popolazioni indigene e dell’eventuale esistenza di rivendicazioni territoriali o di altre possibili controversie sociali inerenti al rispetto dei diritti umani;
  3. Attenuazione dell’eventuale rischio non trascurabile mediante documentazione supplementare, indagini ad hoc ed audit indipendenti di parte terza.

Altri obblighi delle aziende

L’operatore è tenuto a:

  • definire e aggiornare un sistema di dovuta diligenza, ossia l’insieme di procedure e misure che consentono di garantire la conformità dei prodotti che immette sul mercato, rivende o esporta;
  • conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e, su richiesta metterla a disposizione dell’autorità competente.
  • riesaminare almeno una volta l’anno il sistema di dovuta diligenza e conservare traccia di tali aggiornamenti per almeno cinque anni;
  • essere in grado di dimostrare in che modo sono state adottate le decisioni sulle procedure e misure d’attenuazione del rischio;
  • comunicare, alle aziende a cui forniscono prodotti regolamentati, le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza (che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile), nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;
  • (se l’azienda eccede la dimensione delle PMI), elaborare ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza e darne la più ampia diffusione possibile, anche sul web. Tale operatore dovrà anche nominare un responsabile di livello dirigenziale della conformità EUDR, nonché attivare una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli di conformità e delle procedure interne di dovuta diligenza.

Controlli e sanzioni

Il regolamento prevede che le importazioni da aree ad alto rischio di deforestazione e degrado forestale saranno sottoposte a controlli più intensi e pertanto, la Commissione europea, con propria legislazione secondaria, raggrupperà tutti i Paesi del mondo in tre fasce di rischio (alto, standard, basso) in modo da orientare i controlli degli Stati membri e consentire alle aziende di condurre una dovuta diligenza semplificata in presenza di condizioni di rischio particolarmente favorevoli.
L’EUDR prevede che ogni anno, le autorità competenti controllino almeno il 9% degli operatori che importano da Paesi ad alto rischio e la stessa percentuale del quantitativo di ciascun prodotto regolamentato da essi proveniente. Per i Paesi a rischio standard, la quota di tali controlli scende al 3% e per quelli a basso rischio all’1%.
Come già accennato, le sanzioni verranno dettagliate dai singoli Stati membri, ma il regolamento prestabilisce che l’importo massimo comminabile non debba essere inferiore al 4% del fatturato che l’azienda non conforme ha realizzato nel precedente anno finanziario. Ciò non esclude l’eventuale confisca delle merci irregolari e l’addebitamento delle spese sostenute dall’autorità competente che ha effettuato il controllo. In proposito, si ricorda che l’Italia punisce la trasgressione della Timber Regulation attualmente vigente con sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un milione di euro e penali fino ad un anno di arresto.

 

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