Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato nuove FAQ sull’applicazione del D.Lgs. 30/2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.

I chiarimenti riguardano soprattutto la gestione dei prodotti, degli imballaggi e delle etichette già esistenti alla data del 27 settembre 2026, introducendo indicazioni utili per evitare ritiri dal mercato, sprechi e distruzioni non necessari.

Prodotti esistenti: chiarimenti sulla commercializzazione

Secondo il MIMIT, rientrano nella categoria dei prodotti esistenti non soltanto quelli già immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026, ma anche quelli fabbricati e confezionati entro tale data, sebbene destinati alla vendita successivamente.

Questi prodotti possono continuare a essere commercializzati, purché l’impresa sia in grado di dimostrare la data di produzione o confezionamento e garantisca un’informazione corretta e trasparente ai consumatori.

Imballaggi ed etichette: possibile utilizzo delle scorte

Un chiarimento particolarmente importante riguarda gli imballaggi e le etichette già prodotti o acquistati prima del 27 settembre 2026.

Le FAQ precisano che tali materiali possono essere considerati scorte esistenti (old stock) e continuare a essere utilizzati anche successivamente.

Il Ministero indica un orizzonte temporale orientativo di sei mesi per l’esaurimento delle scorte, precisando che la valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando le caratteristiche dei prodotti, i cicli produttivi, gli approvvigionamenti e le quantità disponibili.

Non si tratta, pertanto, di una scadenza rigida applicabile indistintamente a tutte le imprese.

Shelf life e responsabilità degli operatori

Le FAQ chiariscono anche il significato di shelf life, intesa come periodo compreso tra la produzione del bene e il momento previsto per il suo utilizzo o consumo.

Per i prodotti alimentari assumono rilevanza il termine minimo di conservazione e la data di scadenza; per quelli non alimentari, l’eventuale periodo di utilizzo indicato dal produttore.

Vengono inoltre precisate le responsabilità relative all’etichetta armonizzata sulla garanzia commerciale di durabilità: il produttore è responsabile della scelta di offrire la garanzia e delle informazioni pertinenti, mentre il commerciante deve esporre l’etichetta al consumatore finale.

Cosa devono verificare le aziende

Alla luce dei chiarimenti ministeriali, è opportuno che le imprese:

  • censiscano le scorte di prodotti, imballaggi ed etichette antecedenti al 27 settembre 2026;
  • conservino evidenze documentali delle date di produzione, confezionamento e acquisto;
  • definiscano criteri documentati per il progressivo esaurimento delle scorte;
  • verifichino la correttezza dei claim ambientali e delle informazioni commerciali;
  • aggiornino, quando necessario, le procedure interne di controllo delle etichette e delle comunicazioni rivolte ai consumatori.

Le nuove FAQ consentono una gestione più graduale delle scorte, ma non eliminano l’obbligo di rispettare le disposizioni applicabili in materia di correttezza e trasparenza delle informazioni.

Le aziende dovrebbero quindi integrare questi chiarimenti nei propri sistemi di gestione e nelle attività di verifica della conformità dei prodotti e della comunicazione commerciale.

Leggi le FAQ del MIMIT a questo link: Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde: risposte alle domande frequenti (FAQ).