Una sentenza del Consiglio di Stato chiarisce l’importanza delle evidenze tecniche dei prodotti per dimostrare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle gare pubbliche, evidenziando i rischi di esclusione in caso di documentazione insufficiente.

Dimostrare la conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) è un requisito cruciale per l’accesso agli appalti pubblici. Tuttavia, tra operatori economici e stazioni appaltanti regna spesso confusione su quali documenti presentare in gara e a chi debbano essere intestati.

Prima di tutto va chiarito un punto fondamentale: non esiste una generica “certificazione CAM” per le aziende. La conformità viene accertata mediante specifici mezzi di prova — certificazioni di prodotto o di sistema rilasciate da organismi terzi accreditati — previsti dai singoli decreti ministeriali.

Il discrimine: trasformazione o pura commercializzazione?

La necessità di dotarsi di un titolo proprio o la possibilità di utilizzare quello del fornitore dipende esclusivamente dal tipo di attività svolta sul prodotto:

  • Pura rivendita e posa in opera: se l’azienda si limita a commercializzare o installare il bene senza modificarlo (es. fornitura di arredi finiti, vernici o posa di cappotti termici), è sufficiente trasmettere i certificati del produttore originario (EPD, Ecolabel, ReMade in Italy, ecc.). A questi vanno allegate le schede tecniche e i documenti di trasporto/fatture che dimostrino la tracciabilità univoca del lotto fornito.

  • Lavorazione, assemblaggio o marchiatura: se l’operatore trasforma il materiale o lo commercializza con il proprio brand, il certificato a monte non basta più. Nel settore del legno o delle plastiche riciclate, ad esempio, per garantire che i materiali non siano stati contaminati serve una Catena di Custodia (CoC FSC/PEFC) o schemi come Plastica Seconda Vita (PSV), UNI/PdR 88 o ReMade in Italy intestati all’azienda stessa. Se la catena si spezza, la conformità decade. Allo stesso modo, criteri premianti organizzativi (come ISO 14001 o EMAS) devono fare capo direttamente all’appaltatore.

Lo stop del Consiglio di Stato alle mere autodichiarazioni

A confermare l’urgenza di una rigorosa gestione documentale è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1170 del 13 febbraio 2026. I giudici hanno chiarito che le semplici dichiarazioni di conformità sottoscritte dall’impresa concorrente non possiedono alcun valore probatorio legale o tecnico se il bando richiede evidenze tecniche oggettive (come riciclabilità o marcatura dei polimeri).

La dichiarazione dell’operatore individua l’offerta, ma la documentazione tecnica del produttore o la certificazione di parte terza deve provarne i requisiti ambientali. Inoltre, quando i mezzi di prova sono prescritti a pena di esclusione già in fase di gara, non possono essere rimandati all’esecuzione né sanati con il soccorso istruttorio introducendo specifiche incompatibili.

Il supporto di Mi.Zar

MIZAR SRL supporta le aziende nella verifica dei requisiti normativi e ambientali applicabili, nell’analisi della documentazione tecnica, nell’ottenimento di asseverazioni di parte terza sulla fornitura e nell’organizzazione delle evidenze necessarie a dimostrare la piena conformità ai requisiti di gara.

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