Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato“.

Da tempo l’Europa si è attivata fornendo indicazioni in merito a modalità e canali specifici con cui i c.d. whistleblowers (cioè gli autori di segnalazioni di reati ed irregolarità)possono avanzare tali segnalazioni, e adesso anche l’Italia – grazie a Confindustria – si è allineata.

Quando la segnalazione proviene da soggetti interni occorre adottare apposite cautele per tutelare il soggetto coinvolto; tutele devono però essere previste anche per il soggetto nei confronti del quale è stata avanzata la segnalazione. Per tale ragione, nei vari Paesi europei istituzioni ed organi normativi si sono già da tempo attivati per fornire linee guida che riescano a conciliare le esigenze di tutela del segnalatore con le esigenze di approfondita verifica del contenuto e della credibilità della segnalazione stessa.

La legge 179/2017 ha fornito indicazioni senza tuttavia entrare in dettagli operativi, i quali possono essere inseriti, appunto, in una linea guida o in un manuale. Confindustria si è attivata in tal senso mettendo a disposizione delle aziende italiane una propria linea guida, sottolineando che “l’implementazione di meccanismi di protezione del denunciante da eventuali ritorsioni rappresenta un forte incentivo all’emersione di pratiche illegali realizzate all’interno dell’ente, che resterebbero altrimenti sommerse. Il whistleblower è quindi un soggetto che contribuisce a ripristinare la legalità nell’ente di appartenenza”. Le linee guida Confindustria hanno inoltre segnalato che, nonostante l’inserimento nella L. n. 179/2017 di elementi idonei a ridurre il rischio di denunce pretestuose, permane tuttavia in essa un’impostazione tesa a proteggere il soggetto segnalante in misura prevalente rispetto a quello segnalato. Per evitare eccessivi squilibri, l’esigenza di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante dovrebbe essere contemperata con quella di salvaguardare il diritto di difesa del segnalato nel caso in cui la segnalazione sia abusiva. Infatti, il diritto di difesa del segnalato potrà essere pienamente esercitato solo dopo aver individuato l’identità del denunciante e accertato l’eventuale natura abusiva della segnalazione; tuttavia, nelle more della definizione del giudizio, la posizione del soggetto segnalato rischia di essere compromessa, quantomeno sul piano reputazionale. Per tale motivo Confindustria ha affermato che “monitorerà la fase applicativa della nuova disciplina” così da “sensibilizzare le imprese” e “creare un sistema efficace di prevenzione degli illeciti”.

Per quanto concerne i canali con cui veicolare le segnalazioni dei lavoratori la legge opportunamente non interviene sui profili più operativi e si limita a richiedere che essi garantiscano la riservatezza dell’identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia e che, almeno uno di essi, provveda a tali garanzie con modalità informatiche. A tal riguardo, a parere di Confindustria, tali modalità possono essere realizzate anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche gestite da terze parti indipendenti e specializzate, oltre che con l’attivazione di caselle di posta elettronica dedicate. Sul punto Confindustria ha altresì sottolineato che “il profilo della riservatezza dell’identità del segnalante è diverso da quello dell’anonimato”: il primo, infatti, “presuppone la rivelazione della propria identità da parte del denunciante che, infatti, può godere di una tutela adeguata soltanto se si rende riconoscibile”. Canali per effettuare segnalazioni in forma anonima non sono esclusi, ma tale ipotesi sembra rendere più complessa la verifica della fondatezza della denuncia, con il rischio di alimentare denunce infondate e mere doglianze che hanno poco a che fare con la tutela dell’integrità dell’ente. Per contenere questo rischio, sarebbe opportuno quantomeno rafforzare il fondamento della denuncia, ad esempio prevedendo che sia documentata adeguatamente ovvero che sia resa con dovizia di particolari e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Tra i possibili canali attivabili, oltre alla posta elettronica (dedicata) Confindustria ha individuato il servizio postale ordinario, il deposito fisico presso cassette ad hoc e la trasmissione via fax.

http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=2664&Whistleblowing-le-Linee-guida-di-Confindustria