Il consenso rilasciato dai lavoratori ad installare dispositivi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che li abbia installati in violazione delle disposizioni di legge dettate in materia. E’ questo quanto di recente stabilito dalla Corte di Cassazione (Sezione III penale – Sentenza n. 50919 del 17 dicembre 2019) la quale è così tornata ad esprimersi sulla legittimità dell’installazione, da parte del datore di lavoro, di strumenti di videosorveglianza all’interno della propria azienda. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal datore di lavoro al quale era stata contestata la violazione dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) e che, a sua difesa, aveva sostenuto di avere ottenuto dai singoli suoi lavoratori dipendenti una liberatoria.

Il Tribunale di primo grado aveva condannato il datore di lavoro alla pena di 1.000 euro di ammenda, avendolo riconosciuto responsabile della violazione degli artt. 114 e 171 del D. Lgs n. 196 del 2003 e degli artt. 4, comma 1 e 38 della legge n. 300 del 1970 per avere installato, all’interno della propria azienda, 16 telecamere di un impianto di videosorveglianza (al dichiarato scopo di controllare l’accesso al locale e fungere da deterrente per eventi criminosi ma, di fatto, in grado di controllare i lavoratori nell’atto di espletare le loro mansioni) in assenza di un preventivo accordo sindacale ovvero dell’autorizzazione della sede locale dell’Ispettorato del Lavoro.

La suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha sostenuto che il consenso (sia preventivo che successivo) rilasciato dai singoli lavoratori ad installare dispositivi di videosorveglianza dei luoghi di lavoro non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che li abbia installati in violazione delle disposizioni di legge dettate in materia. Il consenso dei lavoratori dell’azienda, infatti, non può equivalere alla contrattazione con le rappresentanze sindacali o all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro e, quindi, non fa scattare alcuna esimente. Tale consenso, tra l’altro, come evidenziato dalla Corte stessa, era stato raccolto solo dopo l’installazione delle videocamere da parte del datore di lavoro, mentre il comportamento previsto dallo Statuto (cioè l’accordo con le rappresentanze sindacali o l’autorizzazione della DTL) è un adempimento necessariamente precedente rispetto all’installazione degli strumenti aziendali di videosorveglianza dei comportamenti dei propri dipendenti.

Il fatto attribuito all’imputato, ha evidenziato la suprema Corte, va inquadrato, sotto il profilo precettivo, nell’ambito dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970, denominata comunemente Statuto dei lavoratori, il quale prevede che l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, può essere giustificata esclusivamente per esigenze di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, ma che essa deve, in ogni caso, essere eseguita previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, ove non fosse stato possibile raggiungere tale accordo, solo se preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, la Corte ha evidenziato che, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, vanno applicati l’art. 114 del D. Lgs n. 196 del 2003 (il quale prevede che “resta fermo quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300”) e l’art. 171 dello stesso decreto il quale prevede che “la violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1 (…) della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’art. 38 della medesima legge”.