Lo scorso 5 giugno, in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 del decreto legislativo n.101 del 2018,  il Garante della Privacy ha adottato un provvedimento contenente anche gli obblighi che dovranno essere rispettati dai datori nei rapporti di lavoro per poter trattare particolari categorie di dati personali quali quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali, alla fede religiosa.

Il Garante ha stabilito che il datore di lavoro può trattare dati rivelanti le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico esclusivamente in caso di fruizione di permessi in occasione di festività religiose o per l’erogazione dei servizi di mensa. Il datore di lavoro può altresì trattare dati che rivelano le opinioni politiche o l’appartenenza sindacale, o l’esercizio di funzioni pubbliche e incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali esclusivamente ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali nonché per consentire l’esercizio dei diritti sindacali compreso il trattamento dei dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali. ll datore di lavoro, inoltre, in caso di partecipazione di dipendenti ad operazioni elettorali in qualità di rappresentanti di lista, in applicazione del principio di necessità, non deve trattare nell’ambito della documentazione da presentare al fine del riconoscimento di benefici di legge, dati che rivelino le opinioni politiche (ad esempio, non deve essere richiesto il documento che designa il rappresentate di lista essendo allo scopo sufficiente la certificazione del presidente di seggio)

 

Per maggiori info https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510