Anche una semplice newsletter può contenere strumenti invisibili che registrano l’apertura del messaggio. Si chiamano “tracking pixel”: minuscole immagini che, quando vengono caricate, possono comunicare al mittente informazioni sulle aperture, sul dispositivo utilizzato e sulle abitudini del destinatario.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato specifiche linee guida per rendere questo tracciamento più trasparente. Il termine per adeguarsi è il 29 ottobre 2026. Le indicazioni interessano anche le aziende che utilizzano piattaforme per inviare newsletter, campagne promozionali o altre comunicazioni elettroniche.

Che cosa devono fare le imprese?

Il primo passo è verificare se i programmi utilizzati per inviare le e-mail attivano il monitoraggio delle aperture, anche automaticamente. Occorre quindi chiarire quali informazioni vengono raccolte, per quali scopi e chi può consultarle.

I destinatari devono essere informati preventivamente, con parole comprensibili. L’informativa deve spiegare il tracciamento, le finalità, i dati raccolti, i soggetti coinvolti, i tempi di conservazione e i diritti esercitabili.

Quando il monitoraggio serve a conoscere il comportamento del singolo destinatario per finalità promozionali, è generalmente necessario il consenso preventivo. Non basta presumere che l’iscrizione alla newsletter autorizzi qualsiasi controllo: la persona deve sapere anche dell’eventuale tracciamento.

Il consenso può essere revocato, permettendo al destinatario di continuare a ricevere le comunicazioni senza essere monitorato.

Sono previste alcune eccezioni, ad esempio per statistiche complessive realmente anonime, specifiche esigenze di sicurezza o determinate comunicazioni obbligatorie e di servizio. Queste condizioni devono essere verificate concretamente: non tutte le e-mail aziendali sono automaticamente esenti.

Per prepararsi alla scadenza, è opportuno coinvolgere chi gestisce marketing, privacy e sistemi informatici, verificare i fornitori, aggiornare informative e modalità di raccolta del consenso, registrare le scelte degli utenti e limitare i dati raccolti.

Il testo completo è disponibile nelle Linee guida del Garante sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica.