L’Inail è stato individuato dal legislatore come organo tecnico delle autorità preposte alla sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine; in tale contesto l’Istituto predispone pareri tecnici anche sulla conformità delle macchine, verificando il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza individuati come carenti in fase di avvio dell’iter di sorveglianza.

La sorveglianza del mercato può essere effettuata in qualsiasi momento successivo al completamento della costruzione della macchina, non appena il prodotto in questione viene messo a disposizione per la distribuzione o l’utilizzo nell’UE.

Nel valutare la conformità del prodotto, le autorità di sorveglianza del mercato devono tener conto dello stato dell’arte, ivi incluse, se del caso, le norme armonizzate in vigore al momento dell’immissione sul mercato della macchina e devono fare riferimento all’uso previsto dal fabbricante e all’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

In Italia l’art. 6 del d.lgs. 17/2010 di recepimento della direttiva macchine attribuisce a Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di autorità di sorveglianza del mercato riguardo le macchine e le quasi-macchine e individua l’Inail per gli accertamenti di carattere tecnico.

Se le autorità di sorveglianza del mercato nutrono dubbi in merito alla conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, esse possono richiedere la trasmissione del fascicolo tecnico del fabbricante oppure della documentazione tecnica pertinente del fabbricante (per le quasi-macchine).

Attraverso l’esame degli elementi pertinenti del fascicolo tecnico l’Inail valuta le misure adottate dal fabbricante per far fronte ai rischi associati alla macchina nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili, indicati come presunti non conformi.

Laddove, al termine della propria indagine, l’autorità di sorveglianza del mercato rilevi che una macchina immessa sul mercato non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, essa impone in primo luogo al fabbricante o al suo mandatario di adottare le misure correttive necessarie per rendere conforme la macchina, o di ritirarla dal mercato entro un termine da essa specificato. Tali misure correttive dovrebbero essere adottate per ogni singola macchina avente lo stesso difetto di progettazione o di fabbricazione ed essere applicate in tutto il mercato dell’UE.

Qualora il fabbricante non metta in atto volontariamente le azioni correttive necessarie entro il termine fissato dall’autorità di sorveglianza del mercato, lo Stato membro dovrà adottare le misure necessarie per assicurare il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi.

Le autorità di sorveglianza del mercato devono inoltre adottare misure appropriate per avvertire gli utilizzatori, ove possibile, in cooperazione con gli operatori economici interessati, onde prevenire possibili infortuni o danni alla salute derivanti dal difetto identificato.

Nella figura sottostante è rappresentato il flusso che sintetizza il processo di sorveglianza del mercato, così come è stato strutturato sul territorio nazionale, evidenziando le diverse figure che partecipano all’iter che va dalla formulazione della segnalazione di presunta non conformità (attivata da organi di vigilanza territoriale nell’espletamento delle loro attività di vigilanza o di indagini per infortuni, verificatori nello svolgimento delle attività tecniche di cui all’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., o nel caso, autorità giudiziarie, ecc.) all’adozione di un provvedimento da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dell’accertamento tecnico redatto da Inail.

MIZAR SRL può fornire il supporto per predisporre il fascicolo tecnico o per valutarne la conformità, e per verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza delle macchine: contattaci tramite il form per saperne di più.

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