Prende il via dal 1° di ottobre 2024 il nuovo regolamento per promuovere la sicurezza sul lavoro e contrastare il fenomeno degli infortuni e delle morti nei cantieri.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024 il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che introduce nuove disposizioni in materia di Sicurezza sul Lavoro, prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

A partire dal 1° ottobre 2024, per le imprese che operano nell’ambito di cantieri edili sarà obbligatoria la “patente a punti” o “patente a crediti”, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

La patente a punti nasce con lo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La patente viene rilasciata in formato digitale dall’ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente al responsabile legate dell’impresa o al lavoratore autonomo in possesso di:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • adempimento degli obblighi formativi
  • possesso di DURC valido
  • possesso di DVR valido
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto
  • designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto

La patente viene rilasciata con 30 crediti iniziali. Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili solo se nella patente ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.

La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:

  • 10 crediti in caso di accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08.
  • 7 crediti in caso di accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI.
  • 5 crediti per provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 in materia di lavoro irregolare.
  • 20 crediti in caso di riconoscimento della responsabilità di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte.
  • 15 crediti in caso di riconoscimento della responsabilità di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.
  • 10 crediti in caso di riconoscimento della responsabilità di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione del lavoro per più di 40 giorni.

In via cautelativa, l’INL può sospendere la patente fino ad un massimo di 12 mesi nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale).

La reintegrazione dei punti può avvenire solo dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.lgs. 81/08.
Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, fino ad un massimo di 15. Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento, a fronte dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, fino ad un massimo di 10 crediti (nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti).
Inoltre, il punteggio è incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Leggi la presentazione del Ministero del Lavoro

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