Costituisce appropriazione indebita ex art. 646 del Codice Penale la sottrazione di file contenenti dati informatici attuata mediante duplicazione da un personal computer aziendale previamente affidato al lavoratore per motivi di lavoro e dallo stesso successivamente restituito formattato.

I dati informatici, infatti, devono essere considerati come cose mobili ai sensi della legge penale: lo ha chiarito la Cassazione (con la Sentenza 11959/2020 della seconda sezione penale) che ha così modificato il precedente orientamento, appunto contrario a ritenere applicabile l’appropriazione indebita alla condotta di sottrazione di file.

Le precedenti ragioni alla base dell’avversità derivavano, soprattutto, dalla nozione di “cosa mobile” che l’art. 624 del Codice penale individua come oggetto materiale della condotta illecita, caratterizzato dalla necessità che la cosa si possa detenere. Di conseguenza, a dovere essere escluse dal perimetro della norma penale erano tutte le entità immateriali quali le opere dell’ingegno, le idee, o le informazioni.

La Cassazione ha fondato le ragioni del suo nuovo orientamento svolgendo un’attenta considerazione della natura del file e concludendone che, pur non potendo essere materialmente detenuto, esso possiede tuttavia una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati.  Pur rimanendo innegabile l’impossibilità di materiale appropriazione del dato informatico, la sentenza ha così messo in evidenza la necessaria opera di adeguamento della norma, distaccandosi da una nozione di possesso legata alla detenzione fisica e statuendo che “indiscusso il valore patrimoniale che il dato informatico possiede, in ragione della facoltà di utilizzazione e del contenuto specifico del singolo dato, la limitazione che deriverebbe dal difetto del requisito della “fisicità” della detenzione non costituisce elemento in grado di ostacolare la riconducibilità del dato informatico alla categoria della cosa mobile”.

Con la Sentenza 11959/2020 la Corte ha così ritenuto fondata la condanna del dipendente di una società che, prima di presentare le dimissioni, aveva restituito il notebook aziendale con l’hard disk formattato dei dati originariamente presenti e dei quali egli si era prima impossessato.