Si applica il comma 2 dell’art. 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662″ che prevede che:

“Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180 % per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.”

Il comma 3 della norma citata aggiunge poi che “La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.”

Riassumendo quindi , oltre alla differenza dell’imposta, in caso di errore si dovrà versare una sanzione che può variare dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. Si tratta in ogni caso di sanzioni amministrative che si applicano indipendentemente da ogni sanzione di carattere penale.

Esempio di scenario:
L’ente che effettua la verifica/perizia attesta che il Cliente, sulla base delle verifiche effettuate, può godere dei benefici fiscali previsti da Industria 4.0 ovvero dell’iperammortamento del bene acquistato.
L’Agenzia delle Entrate, nega questa possibilità.
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In sostanza, la sanzione che il Cliente potrebbe vedersi attribuire a seguito di un accertamento fiscale potrebbe aggirarsi tra il 7 % (minimo) ed il 15% (massimo) del costo di acquisizione del singolo bene per il quale si intende beneficiare dell’iperammortamento.

La suddetta percentuale sarebbe, infatti, comprensiva di:

(i) la maggior imposta dovuta se nella dichiarazione dei redditi fosse indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta; e
(ii) la sanzione amministrativa che varia dal 90% (minimo)  al 180% (massimo) della maggior imposta dovuta di cui al punto (i).

A titolo di esempio, per un bene acquistato del valore di 500.000 €, la sanzione può variare da circa 39.000 € a 78.000 €. Per un bene acquistato del valore di 1.500.000 €, la sanzione può variare da circa 117.000 € a 234.000 €.