La normativa di riferimento in materia di videosorveglianza è costituita, essenzialmente, dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300 del 1970) e dal Provvedimento del Garante della Privacy del 8 aprile 2010.
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, nello stabilire che, a fronte di determinate esigenze (quali quelle organizzativo-produttive o di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale) sia ammessa l’installazione di sistemi di controllo a distanza quali la videosorveglianza, assoggetta tuttavia l’installazione dell’impianto al previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in alternativa, alla previa autorizzazione della direzione territoriale del lavoro. Inoltre, lo stesso art. 4, richiede che ai lavoratori venga data adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione, tramite essi, dei controlli, nonché completa informativa sul trattamento delle immagini, sui tempi di conservazione di esse e su ogni altra informazione di cui all’art. 13 del Codice Privacy (ora art. 13 del nuovo Regolamento UE 679 del 2016).
Il Provvedimento del Garante, nel disciplinare più nel dettaglio la videosorveglianza, richiede che gli interessati (nel caso di specie, i lavoratori) siano informati del fatto che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata: a tal fine, il Provvedimento richiede che, prima dell’accesso all’area videosorvegliata ed in prossimità delle telecamere, siano affissi appositi cartelli con l’immagine di una telecamera ed un’informativa “minima” contenente l’indicazione del titolare del trattamento e la finalità perseguita (organizzativo-produttiva o di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale).
Ai sensi dell’art. 38 dello Statuto dei Lavoratori, per la violazione dell’art. 4 la sanzione è stabilita nell’ammenda da 154 euro a 1.549 euro (con possibilità di aumento dell’ammenda massima sino al quintuplo) o arresto da 15 giorni a 1 anno. Solitamente, l’Ispettorato fissa un termine per la regolarizzazione dell’accertata contravvenzione (regolarizzazione che potrà concretarsi nella rimozione delle telecamere o, in alternativa, nella sigla dell’accordo sindacale o nell’ottenimento dell’autorizzazione della DTL) ed ammette a pagare, in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, sicché la sanzione che viene irrogata è pari a circa 390,00 Euro.
Nei casi più gravi, tuttavia, le pene dell’ammenda e dell’arresto sono applicate congiuntamente e, in tal caso, l’Ispettorato del lavoro sarà tenuto a comunicare la notizia di reato alla Procura. A tal riguardo si segnala che, tra le violazioni all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori caratterizzate da maggiore gravità e che non consentono, pertanto, l’applicazione della sola sanzione pecuniaria (previa regolarizzazione dell’accertata contravvenzione), ma solo la comunicazione della notizia di reato alla Procura, figurano, a titolo esemplificativo: l’installazione di telecamere fisse che inquadrino esclusivamente l’attività svolta dai lavoratori ovvero i luoghi adibiti esclusivamente al godimento della pausa e/o alla consumazione del pasto da parte degli stessi; l’assenza di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale che rendano necessaria l’installazione dei suddetti strumenti di controllo a distanza; l’installazione degli impianti in parola a totale insaputa del lavoratore.
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 11241 del 1 giugno 2016 ha inoltre chiarito che si può ritenere violato l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori anche per il solo fatto di aver installato le apparecchiature senza averle successivamente attivate, essendo la condotta criminosa rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo. (Cass. pen. n. 4331/2014, “l’idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, necessaria affinché il reato sussista … è sufficiente anche se l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno”). Questo comporta che, se il Datore di lavoro chiede l’autorizzazione della DTL “a cose fatte”, e cioè a telecamere già installate (e sia pure non attivate) qualora un ispettore della DTL dovesse recarsi in loco per dei controlli (possibilità da non escludere), anche qualora il Datore di lavoro faccia presente all’ispettore “di aver installato ma mai attivato” le telecamere, ciò comporterebbe comunque, con ogni probabilità, l’applicazione della sanzione.
A tutto quanto sino ad ora detto si voglia aggiungere che il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (così come già faceva il Codice Privacy) prevede sanzioni per i casi in cui il trattamento di dati personali venga effettuato violando le norme dettate dallo stesso, prima tra tutte quella che impone di dare completa informativa prima di svolgere un trattamento dati personali, per tale intendendosi anche la ripresa delle immagini a mezzo telecamere. La violazione delle disposizioni riguardanti l’informativa, consistente nella sua omissione o inidoneità, punita dall’art. 161 del Codice Privacy con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 6.000 ad Euro 36.000,00 è ora punita dal Regolamento UE 679/2016 con sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.000.000,00.
La mancata attuazione di tutti gli adempimenti previsti per la videosorveglianza espone dunque, in base a quanto sopra detto, a duplice sanzione: quella da parte dell’Ispettorato del Lavoro (per mancato accordo sindacale/autorizzazione della DTL) e quella da parte del Garante della Privacy (per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, in primis quelle riguardanti l’informativa).
Si consiglia, dunque, di provvedere, nel più breve tempo possibile, alla messa in regola dell’impianto di videosorveglianza irregolare (pur nella consapevolezza, lo si ripete, che, in caso di richiesta di autorizzazione alla DTL ed “uscita” di un loro ispettore, la sanzione pecuniaria verrà comunque applicata a causa delle già presenti videocamere). L’alternativa resta quella della rimozione dell’impianto.
Per quanto concerne, inoltre, l’eventuale richiesta di risarcimento danni avanzata da un dipendente nei confronti del Datore di lavoro che abbia illegittimamente provveduto ad installare un sistema di videosorveglianza in un luogo di lavoro, considerato che il danno al dipendente può considerarsi in re ipsa (in quanto derivato dal fatto stesso dell’illegittima installazione dell’impianto di videosorveglianza) e ritenendo dunque che, in un eventuale giudizio risarcitorio attivato dal lavoratore il rischio di soccombenza dell’azienda sarebbe elevato, si consiglia in simili ipotesi di ragionando sull’importo richiesto dal lavoratore per trovare con questo un accordo.
