
Privacy by Design
Adeguarsi al GDPR non è solo un modo per abbattere i rischi di sanzione, ma costituisce un asset strategico per accrescere il valore economico del dato e la reputazione dell’impresa che lo tratta.
Il principio di accountability
“Desidero pubblicizzare i miei prodotti tramite un nuovo canale, ma come faccio a trattare correttamente i dati personali dei miei clienti?”. O ancora: “E se volessi contattare potenziali clienti utilizzando strumenti tradizionali, come le telefonate con operatore o via lettera?”
Interrogativi di questo tipo sono frequentissimi: la recente entrata in vigore del reg. UE 2016/679 (conosciuto da tutti come GDPR), infatti, ha definitivamente posto al centro il dato personale e la sua adeguata gestione in pressoché tutte le aziende. Qual è, infatti, un’azienda che non tratta dati personali?
Il GDPR si fonda sul principio dell’accountability (o responsabilizzazione), che richiede alle aziende titolari del trattamento innanzitutto di valutare approfonditamente la propria attività e i suoi impatti sui dati personali: dalle risorse umane alla gestione della contabilità, fino ad arrivare all’area più prettamente commerciale e del marketing.
Una volta mappati i trattamenti di dati rilevanti e valutati i rischi connessi alle attività svolte dall’azienda, vanno individuate le misure di sicurezza organizzative e tecniche adeguate alla nostra situazione. La valutazione sulla adeguatezza della singola misura costituisce per certi versi l’apice della responsabilizzazione che ci è richiesta.
La selezione, l’adozione e l’applicazione delle misure adeguate riguarda anche la sfera del marketing, consistente in tutte le attività di promozione dei prodotti e dei servizi di un’azienda tramite un determinato canale. In Italia sono previste regole diverse a seconda dello strumento utilizzato.
Marketing con strumenti tradizionali
Il telemarketing è l’attività promozionale svolta tramite telefonata con operatore. Se attuato verso contraenti ed utenti (sia persone fisiche che giuridiche) con utenze italiane iscritte negli elenchi pubblici italiani, il telemarketing è consentito nei confronti di coloro (prospect, clienti non consensati o cessati da oltre 30 giorni) che non abbiano esercitato il diritto di opposizione con l’iscrizione al registro delle opposizioni (“opt-out”).
Per effettuare una campagna di telemarketing è necessario per prima cosa consultare il registro delle opposizioni e verificare che l’utenza telefonica non sia iscritta. Ai fini della verifica l’operatore deve presentare un’istanza presso il gestore del registro delle opposizioni (FUB) comprensiva di: documentazione attestante l’identità dell’operatore, dichiarazione circa l’attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante e, infine, indicazione dell’elenco e/o elenchi pubblici aggiornati da cui si ricavano i dati personali del soggetto che l’operatore ha intenzione di contattare.
Entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, il gestore del registro pubblico delle opposizioni:
- assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore;
- pubblica gli estremi identificativi dell’operatore su un elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni, per un periodo non superiore a 12 mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.
Una volta che l’istanza dell’operatore è stata accolta e quindi si è verificata la sua iscrizione al registro, l’operatore potrà consultare il registro per 15 giorni per svolgere attività di telemarketing.
L’iscrizione al registro supera e revoca ogni consenso rilasciato dall’interessato; sono però fatti salvi i consensi prestati dopo l’opposizione nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di 30 giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi.
In sintesi
Se il soggetto è iscritto nel registro delle opposizioni non è possibile effettuare l’attività di telemarketing, a meno che l’utente abbia fornito successivamente all’opposizione un consenso dedicato al titolare;
se il soggetto non è iscritto nel registro delle opposizioni, è possibile svolgere le campagne fino al rifiuto dell’interessato. Nel corso della stessa telefonata l’utente dovrà essere informato del fatto che i suoi dati sono utilizzati per campagne di telemarketing fino a sua opposizione.
È opportuno ricordare che la regola dell’opt-out sopra esaminata si applica unicamente al telemarketing con operatore rivolto agli interessati, prospect e clienti, che hanno utenza italiana iscritta negli elenchi pubblici italiani.
