Sospensione dell’attività lavorativa per “omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo”: in che circostanze si verifica?

La Legge 215/21, in vigore dal 21 dicembre 2021 (recepimento del DL 146/21) ha ampliato la fattispecie delle violazioni per le quali è prevista la sospensione delle attività definite nell’Allegato I del D.lgs. 81/08, aggiungendo tra gli altri il punto 12 (Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo).

L’articolo 14 del D.lgs. 81/08 dispone i “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, per i quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) adotta un provvedimento di sospensione in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.

Tra queste violazioni nell’Allegato I, modificato recentemente, è stato introdotto il Punto 12:

”Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

L’obiettivo di questo provvedimento è garantire una maggiore vigilanza delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori affinché sulle stesse non siano rimossi, modificati o elusi i dispositivi di sicurezza.

Per quanto riguarda il Punto 12, la Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, emessa dall’INL, chiarisce che:

“Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.”

È quindi sufficiente che l’evento sia accertato, prescindendo dal soggetto al quale è attribuita la responsabilità, affinché l’intera produzione sia sospesa.

Alleghiamo copia della “Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)”.

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