Il corso già frequentato resta valido: non è necessario frequentare il nuovo corso per Datore di lavoro. Previsto invece l’aggiornamento quinquennale di almeno 8 ore.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, ha profondamente modificato il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo, tra le principali novità, uno specifico corso di formazione obbligatorio per tutti i Datori di lavoro.
Una delle domande più frequenti riguarda i Datori di lavoro che, prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, avevano già frequentato il corso previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione – Datore di lavoro RSPP, in particolare il precedente corso di 16 ore per aziende classificate a rischio basso.
Il corso DDL-RSPP rischio basso già frequentato viene riconosciuto
Il nuovo Accordo fa espressamente salvi i percorsi formativi effettuati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223/CSR.
Per il precedente:
Corso Datore di lavoro-RSPP – rischio basso – durata 16 ore
è previsto il riconoscimento di credito formativo totale rispetto al nuovo modulo comune previsto per il Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Inoltre, la tabella dei crediti formativi contenuta nell’Allegato III del nuovo Accordo riconosce al soggetto già formato come Datore di lavoro-RSPP ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo del 21 dicembre 2011 un credito formativo totale anche rispetto al nuovo corso per Datore di lavoro.
Cosa significa concretamente?
Il Datore di lavoro che aveva già regolarmente frequentato il corso:
DDL-RSPP rischio basso – 16 ore
non deve frequentare nuovamente:
- il nuovo corso per Datore di lavoro di 16 ore;
- il nuovo modulo comune DDL-RSPP di 8 ore.
La formazione precedentemente acquisita viene quindi riconosciuta secondo il sistema dei crediti previsto dal nuovo Accordo.
Resta però obbligatorio l’aggiornamento
Il riconoscimento della formazione pregressa non elimina l’obbligo di mantenere aggiornata la propria formazione.
Il nuovo Accordo prevede, per il Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, un aggiornamento:
ogni 5 anni – durata minima 8 ore.
L’aggiornamento deve essere correlato ai compiti svolti dal Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza e deve tenere conto dell’evoluzione normativa, tecnica e organizzativa intervenuta nel periodo.
Si tratta di un aspetto importante perché il nuovo Accordo distingue:
Datore di lavoro: aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni;
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP – DDL-RSPP: aggiornamento minimo di 8 ore ogni 5 anni.
Pertanto, per i datori di lavoro che continuano a svolgere direttamente il ruolo di RSPP, il percorso corretto da programmare è quello di aggiornamento DDL-RSPP di 8 ore, e non il semplice aggiornamento del Datore di lavoro.
Da quando si calcolano i cinque anni?
Per verificare la scadenza dell’aggiornamento occorre prendere in considerazione la storia formativa del singolo Datore di lavoro, verificando:
- la data del corso originario DDL-RSPP;
- la data dell’eventuale ultimo aggiornamento;
- la continuità nel mantenimento dell’aggiornamento richiesto.
Non è quindi corretto ritenere che tutti i Datori di lavoro già formati debbano effettuare immediatamente un nuovo corso di 8 ore solo per effetto dell’entrata in vigore dell’Accordo 2025.
Occorre invece verificare la scadenza del quinquennio formativo del singolo soggetto.
Particolare attenzione deve inoltre essere posta alle situazioni nelle quali l’aggiornamento non sia stato effettuato per periodi particolarmente lunghi. Le FAQ ministeriali pubblicate nel marzo 2026 hanno chiarito che, per i corsi abilitanti, il credito formativo può perdere validità quando siano trascorsi oltre dieci anni senza i necessari aggiornamenti; tali situazioni devono quindi essere valutate singolarmente.
Un esempio pratico
Un Datore di lavoro ha frequentato nel 2022:
Corso Datore di lavoro-RSPP – rischio basso – 16 ore
secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo:
NON deve frequentare
- il nuovo corso Datore di lavoro di 16 ore;
- il nuovo modulo comune DDL-RSPP di 8 ore.
DEVE invece
- mantenere aggiornata la propria formazione;
- frequentare, alla relativa scadenza quinquennale, un aggiornamento DDL-RSPP di almeno 8 ore.
Cosa consiglia MI.ZAR.
MI.ZAR. consiglia alle aziende nelle quali il Datore di lavoro svolge direttamente l’incarico di RSPP di effettuare una verifica degli attestati disponibili, controllando in particolare:
- data del corso originario DDL-RSPP;
- livello di rischio per il quale era stato frequentato il corso;
- eventuali aggiornamenti successivamente effettuati;
- data dell’ultimo aggiornamento valido;
- prossima scadenza del quinquennio;
- eventuali periodi prolungati di mancato aggiornamento.
Sulla base di questa verifica può essere programmato correttamente il nuovo aggiornamento quinquennale di 8 ore, evitando sia inutili duplicazioni formative sia situazioni di mancato aggiornamento.
In sintesi
Per i Datori di lavoro che, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, avevano già frequentato regolarmente il corso DDL-RSPP rischio basso di 16 ore:
CORSO DATORE DI LAVORO 16 ORE: non deve essere rifatto – formazione riconosciuta.
MODULO COMUNE DDL-RSPP 8 ORE: non deve essere rifatto – credito formativo totale.
AGGIORNAMENTO DDL-RSPP: obbligatorio, minimo 8 ore ogni 5 anni.
MI.ZAR. SRL è a disposizione dei propri clienti per la verifica degli attestati già conseguiti, l’individuazione delle effettive scadenze formative e la programmazione degli aggiornamenti quinquennali previsti dal nuovo Accordo Stato-Regioni.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 34;
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, Rep. atti n. 223/CSR;
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR;
- Parte IV – Aggiornamento, Datore di lavoro che svolge i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Parte VII – Disposizioni transitorie e riconoscimento della formazione pregressa;
- Allegato III – Crediti formativi;
- FAQ applicative sull’Accordo Stato-Regioni pubblicate dal Ministero del Lavoro nel marzo 2026.
