Affinché il livello di sicurezza di una macchina (come macchina si intende tutto ciò che viene disciplinato dalla Direttiva Macchine, dal d.lgs. 81/08 e s.m.i.) si mantenga nel tempo è necessario che la stessa sia soggetta ad adeguati interventi di manutenzione opportunamente programmati.

L’obbiettivo della manutenzione non è quello di mantenere la macchina “come nuova”, ma, data come assodata l’inevitabile usura, è quello di assicurare condizioni di utilizzo adeguate alla funzione da svolgere sia dal punto di vista dell’efficienza che, soprattutto, dal punto di vista della sicurezza, assicurando che la macchina resti conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS) della Direttiva Macchine applicati al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio.

Questo significa che, laddove lo stato dell’arte subisca delle evoluzioni, anche se significative, non sussiste l’obbligo di aggiornamento da parte del datore di lavoro dei requisiti minimi di sicurezza a meno di uno specifico provvedimento regolamentare che lo renderebbe cogente.

In tale ottica il legislatore ha previsto (titolo III del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzionesottoposte ad interventi di controllo periodici e/o straordinari e infine, ma solo per alcune specifiche tipologie (ovvero quelle indicate nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.), assoggettate al regime di verifica periodica.

È compito del datore di lavoro organizzare e gestire la manutenzione delle macchine la quale deve essere condotta da personale competente e sulla base delle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti.

A tal proposito ricordiamo che il manuale è parte integrante della macchina e deve essere fornito dal costruttore con la macchina stessa e al suo interno deve contenere, come da Direttiva Macchine, tra le altre cose:

  • le istruzioni per la messa in servizio e l’uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
  • le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;

Sarebbe inoltre, opportuno, come indicato anche sulla ISO 20607:2019 che all’interno dei manuali i fabbricanti inserissero una metodologia di verifica delle funzioni di sicurezza installate sulla macchina.

Il manuale deve essere sempre a disposizione degli operatori e conservato con cura e nel caso esso si deteriori, deve essere fatta richiesta al fabbricante di una nuova copia.

È necessario che ciascun intervento realizzato sulla macchina venga riportato su apposito registro e conservato per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza territoriale (art. 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.); il legislatore non ha definito la forma di detto registro, che può essere cartaceo così come elettronico.

Per le macchine di sollevamento lo stesso fabbricante è tenuto a fornire copia del registro di controllo o almeno i contenuti per costituirne uno (requisito essenziale di sicurezza 4.4.2 dell’allegato I alla direttiva 2006/42/CE); in tutti gli altri casi è esclusiva responsabilità e compito del datore di lavoro prevederne la costituzione e compilazione.

L’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive, inoltre, che per talune attrezzature di lavoro destinate al sollevamento di materiali e persone o impiegate per gas, vapore e riscaldamento (elencate nell’allegato VII al medesimo decreto) siano previste delle verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione a di efficienza ai fini di sicurezza.

Si tratta di attività di controllo gestite non direttamente dal datore di lavoro ma da personale esterno individuato dallo stesso legislatore. In particolare il decreto prevede che dette verifiche siano gestite da Inail (per quanto riguarda la prima) e da Asl, Arpa o soggetti pubblici o privati abilitati (per le successive). Il datore di lavoro resta comunque responsabile della richiesta di intervento: i soggetti preposti, infatti, devono essere in ogni caso attivati dal datore di lavoro tramite una specifica richiesta.

Il d.m. 11 aprile 2011 stabilisce più in dettaglio le modalità di esecuzione di dette verifiche, chiarendo competenze e responsabilità.

Il primo obbligo per il datore di lavoro è quello di dare comunicazione della messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale Inail competente, che procede con l’assegnazione di una matricola.

In base alle periodicità indicate nel sopra richiamato allegato VII il datore di lavoro deve poi procedere con la richiesta delle verifiche periodiche.