Si avvicina una scadenza importante per tutte le aziende che affidano a fornitori esterni il controllo e la manutenzione di estintori, reti idranti, porte tagliafuoco, impianti sprinkler, sistemi di rivelazione incendio e degli altri presidi di sicurezza antincendio.

Il 25 settembre 2026 terminerà definitivamente il regime transitorio previsto per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.

A partire dal 26 settembre 2026, gli interventi di controllo e manutenzione disciplinati dal D.M. 1° settembre 2021 potranno essere eseguiti esclusivamente da tecnici in possesso dello specifico attestato di qualificazione, rilasciato a seguito del superamento della valutazione prevista presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Attenzione alla validità dei NOT

Durante il periodo transitorio, gli aspiranti tecnici manutentori che hanno presentato regolare domanda di ammissione all’esame possono operare mediante il Nulla Osta Transitorio – NOT.

I Vigili del Fuoco hanno tuttavia precisato che:

  • i NOT già rilasciati mantengono validità per un anno dalla data di emissione, ma comunque non oltre il 25 settembre 2026;
  • i NOT rilasciati dopo il 25 settembre 2025 scadranno necessariamente il 25 settembre 2026;
  • dal 26 settembre 2026 il NOT non sarà più sufficiente per svolgere l’attività di manutenzione.

Il NOT e l’attestato di qualificazione sono inoltre riferiti alle specifiche tipologie di presidio antincendio per le quali il tecnico è stato valutato.

Cosa devono verificare le aziende

È opportuno controllare tempestivamente che i propri fornitori dispongano di tecnici qualificati per ciascuna tipologia di impianto o presidio presente in azienda, richiedendo copia degli attestati e aggiornando la documentazione di qualifica dei fornitori.

Mi.Zar. S.r.l. può affiancare le aziende nella verifica documentale dei manutentori, nell’aggiornamento delle procedure di qualifica dei fornitori e nel controllo degli adempimenti relativi alla gestione dei presidi antincendio.

Riferimenti: D.M. 1° settembre 2021, come modificato dal D.M. 15 luglio 2025.

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