Il D. Lgs. 106/2017 prevede pesanti sanzioni di natura penale (pecuniarie e detentive), oltre che amministrative, per la mancata marcatura CE.
La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti, volto ad indicarne la conformità a tutti i requisiti previsti dalle direttive, e/o dai regolamenti comunitari applicabili.
La disciplina relativa ai cd. “prodotti da costruzione” è dettata, a livello europeo, dal Regolamento n. 305/2011.
Tra questi prodotti rientrano gli elementi base, quali gli inerti, il cemento, i solai, i pannelli isolanti; i componenti quali le porte, le finestre, le vetrate, i serramenti; gli elementi di sicurezza antincendio, quali gli evacuatori di fumo e calore, gli idranti; nonché tutti gli accessori per la raccolta e la fornitura di acqua.
La responsabilità dell’apposizione della marcatura CE è di esclusiva pertinenza del produttore, che è gravato dall’assolvimento di una serie di obblighi: fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, apporre materialmente la marcatura CE sul prodotto (su un’etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento), assicurare che lo stesso rechi un numero di tipo che consenta la sua identificazione e, infine, ritirare la merce dal mercato ove non sia conforme alla dichiarazione di prestazione.
È dunque obbligatoria sia la marcatura che la consegna della documentazione di accompagnamento. In relazione ad alcune tipologie di prodotti (come per i serramenti con finalità di risparmio energetico) è altresì necessario che appositi organismi notificati verifichino la sussistenza di requisiti tecnici specifici.
In caso di mancata marcatura CE, la merce è qualificata come incommerciabile e quindi completamente inidonea all’utilizzo e alla distribuzione. Il che comporta la risoluzione sia di un eventuale contratto di compravendita (trattandosi di vendita c.d. “aliud pro alio”) sia, allo stesso modo, di un contratto di appalto, essendo il bene del tutto inadatto alla sua destinazione ai sensi dell’art. 1668 c.c., con la conseguenza di dover restituire le somme eventualmente percepite per la vendita o per la fornitura, oltre a risarcire tutti i danni.
In particolare infissi e serramenti soggetti al vincolo della Marcatura sono i seguenti:
- PAVIMENTAZIONE IN LEGNO UNI EN 14342
- CHIUSURE OSCURANTI EN 13659
- INFISSI E PORTE PER VIE DI ESODO EN 14351
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