Con recente sentenza [Trib. Milano n. 285 del 1.02.2019] i giudici lombardi hanno chiarito cosa succede in caso di condanne penali non comunicate dal lavoratore al datore in fase di assunzione.
Ciò che comunemente viene chiamato certificato penale – ossia il casellario giudiziale – è un documento che viene rilasciato dalla Procura della Repubblica ad istanza dell’interessato, in cui vengono indicate tutte le condanne penali subite dal richiedente e che può essere consegnato solo a quest’ultimo, senza che sia dunque possibile, salvo delega, chiedere il casellario di un’altra persona.
Cosa diversa è il certificato carichi pendenti che, invece, indica i procedimenti penali in corso non ancora sfociati in una sentenza di condanna.
In merito alla possibilità di chiedere il certificato carichi pendenti vige un assoluto divieto: infatti, come precisato dalla Cassazione [sent. n. 19012 del 17.07.2018] si interferirebbe sulla presunzione di innocenza di ogni cittadino fino a sentenza definitiva di condanna.
Invece, nel settore privato, il datore di lavoro non può richiedere un casellario giudiziario al futuro dipendente (né fare indagini sulla sua vita privata) salvo nel caso in cui la mansione che gli viene assegnata sia di responsabilità. È l’art. 8 dello Statuto dei lavoratori che lo vieta e le uniche eccezioni possibili sono:
– se a prevedere la produzione del certificato penale è il Contratto collettivo di lavoro, per via della delicatezza delle funzioni che andrà a ricoprire il dipendete (si pensi ad esempio a chi maneggia denaro, come un cassiere di banca);
– se si tratta di un lavoro che pone il dipendente a contatto con minorenni (si pensi all’insegnante dell’asilo privato). Fuori da questi casi l’azienda non può chiedere il certificato penale prima dell’assunzione, in quanto ciò costituirebbe un’illegittima intrusione nella privacy del lavoratore.
A tutto ciò, il tribunale di Milano ha aggiunto un ulteriore aspetto: il lavoratore condannato in via non definitiva non ha l’obbligo, al momento del colloquio di lavoro o successivamente, di informare l’azienda del procedimento penale: la sua reticenza è, dunque, perfettamente legittima. I giudici lombardi hanno, pertanto, confermato che sul lavoratore non grava un generico onere, all’atto dell’assunzione, di riferire l’esistenza di carichi pendenti o condanne penali a proprio carico, salvo non sussista specifica richiesta in tal senso del datore, come visto possibile solo in ipotesi tassative.
DIVIETO ASSOLUTO PER IL DATORE DI RICHIEDERE AL LAVORATORE IL CERTIFICATO CARICHI PENDENTI; CASELLARIO GIUDIZIARIO SOLO AL RICORRERE DI DETERMINATE CIRCOSTANZE; NIENTE OBBLIGO PER IL LAVORATORE DI COMUNICARE L’ESISTENZA DI CARICHI PENDENTI O CONDANNE PENALI A PROPRIO CARICO
