Il datore di lavoro è tenuto ad accertare i requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio di un dipendente dovuto alla loro mancanza senza che la presenza della marcatura “CE” valga ad esonerarlo dalle sue responsabilità.
“Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità ‘CE’ o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità» è il principio di diritto che viene richiamato in una recente sentenza che ha riguardato l’infortunio occorso in uno stabilimento a un lavoratore presso una macchina adibita alla produzione della pasta.
Il lavoratore era rimasto infortunato per essere venuto in contatto con le parti in movimento del macchinario, dopo avere rimosso un carter di protezione risultato privo del regolare dispositivo di sicurezza, subendo così la sub-amputazione di un dito della mano destra.
Non è stata accolta dai giudici la tesi difensiva della presenza del vizio “occulto” essendo la situazione di pericolo facilmente rilevabile per la mancanza del dispositivo di blocco del carter e avendo, una volta rimosso il carter, continuato a funzionare il motore di azionamento del macchinario.
Sono stati ritenuti violati da parte del datore di lavoro, nella sua posizione di garanzia, gli artt. 70, 71, commi 1 e 4, e 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui, rispettivamente, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
