Qualora il datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da un macchinario, ma ometta di farlo utilizzare in sicurezza, l’adempimento del primo obbligo non fa venire meno l’incidenza causale dell’inadempimento del secondo.
Una sentenza della Corte di Cassazione ha riguardato l’infortunio accaduto a un lavoratore presso un impianto di frantumazione in una cava a seguito del quale lo stesso ha subito delle gravi lesioni per essere venuto in contatto con un macchinario in movimento e per essere stato trascinato dallo stesso dopo essere inciampato mentre si trovava nelle sue immediate vicinanze. La macchina è risultata essere priva delle richieste protezioni delle sue parti in movimento e di un sistema di blocco che l’avrebbe dovuto fermare prima che il lavoratore si potesse avvicinare alle stesse.
Anche un comportamento gravemente imprudente del lavoratore non avrebbe avuto alcuna conseguenza, ove le cautele previste fossero state predisposte, soddisfacendo proprio quei requisiti generali di sicurezza, contenuti nell’allegato V, come richiamato dall’art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008, e cioè assicurando sistemi protettivi rivolti ad escludere l’accesso alle zone pericolose e ad arrestare i movimenti pericolosi dei macchinari prima che fosse possibile accedere a dette zone, interponendo una barriera fisica non eludibile dal comportamento tenuto dal lavoratore, ancorché questi si rivelasse gravemente imprudente.
Quanto sopra ha consentito, secondo la suprema Corte, di escludere la consistenza dell’ulteriore profilo relativo all’adeguatezza della informazione e della formazione impartita dal datore di lavoro. La mancata apposizione delle barriere ha costituito, infatti, un addebito che ha superato anche l’eventuale assolvimento dell’obbligo formativo ed informativo. In merito va affermato, ha così concluso la suprema Corte, che “qualora il datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da un particolare macchinario, ma ometta di mantenere il detto macchinario in condizione di essere utilizzato in sicurezza, non provvedendo a corredarlo dei prescritti dispositivi di cautela, l’adempimento del primo obbligo non fa venire meno l’incidenza causale dell’inadempimento del secondo”.
Affinché l’informazione e la formazione del lavoratore non si risolvano nella trasmissione di un sapere tecnico astratto, infatti, occorre in realtà che esse si possano tradurre nell’utilizzazione di macchinari conformi all’uso in condizioni di sicurezza e nel ricorso a procedure effettivamente percorribili, rimanendo altrimenti confinate in un ambito teorico che, per la sua genericità, non consente di incidere in modo concreto sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro.
