La legge di bilancio 2020 ha ridefinito quanto stabilito dalla precedente legge di bilancio:

  • l’acquisto di nuovi macchinari, sarà agevolato non più con super/iperammortamento ma con un nuovo credito di imposta;
  • il credito di imposta è così modulato:
  • acquisto di nuovi macchinari (a cui prima si applicava il superammortamento): credito di imposta al 6% dell’investimento fino a un tetto di 2 milioni di euro;
  • macchinari innovativi in chiave Industria 4.0 (a cui si applicava l’iperammortamento), elencati nell’allegato A della legge 232/2016: credito di imposta al 40% dell’investimento fino a 2,5 milioni di € e 20% dell’investimento da 2,5 a 10 milioni di €;
  • software 4.0, elencati nell’allegato B della legge 232/2016: credito di imposta al 15% dell’investimento fino a 700 mila €.

l credito d’imposta si utilizza esclusivamente in compensazione, ripartito in cinque quote annuali di pari importo, oppure in tre quote annuali per i software, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. I macchinari devono essere destinati ad apparati produttivi in Italia, con regole precise che impediscono l’applicazione nel caso in cui i beni acquistati vengano successivamente destinati a impianti esteri. Si applica anche agli investimenti effettuati da partite IVA e professionisti.

 Ricerca e sviluppo, innovazione green

Nuovo credito d’imposta nel 2020 per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0. La norma contiene il dettaglio delle spese agevolate per ognuna delle tre tipologie sopra elencate. Il credito d’imposta è così modulato:

  • ricerca e sviluppo: 12% dell’investimento fino a 3 milioni di euro;
  • innovazione tecnologica: 6% dell’investimento fino a 1,5 milioni di euro;
  • innovazione green: 10% dell’investimento fino a 1,5 milioni di euro.

Anche in questo caso, l’agevolazione è utilizzabile solo in compensazione.

 Formazione 4.0

Proroga a tutto il 2020 del credito d’imposta sulla formazione 4.0, così modulato:

  • piccole imprese: 50% dell’investimento fino a 300mila euro;
  • medie imprese: 40% dell’investimento fino a 250mila euro;
  • grandi imprese: 30% dell’investimento fino a 250mila euro.

Per tutte le imprese, la misura del credito d’imposta è aumentata, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Ai fini dell’attuazione del beneficio nel 2020, per espressa previsione normativa, sono applicabili le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018.

 Nuova Sabatini

Qui non ci sono modifiche rispetto al testo del ddl originariamente presentato alle Camere dopo l’approvazione del Governo. In pratica, ci sono nuove risorse destinate al finanziamento agevolato alle PMI che acquistano macchinari nuovi, con quote riservate agli investimenti tecnologici e all’innovazione green, e un rafforzamento dell’incentivo per le imprese del Sud.

Beneficiari del nuovo credito di imposta per gli investimenti

Il nuovo bonus compete per gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuali dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.]

Beneficiari del nuovo credito di imposta per investimenti ricerca e sviluppo, innovazione green

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non Industria 4, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni.

Sono escluse:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La fruizione dell’incentivo spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.