L‘ articolo 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 al fine di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE e di consentire la definizione delle quote di mercato.

I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, via telematica (www.registroaee.it), prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all’articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.

Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 punto g) del D.lgs. 49/2014 è considerato produttore, e quindi soggetto agli obblighi previsti dall’art. 8 del D.Lgs., la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

  1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
  3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  4. è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.

All’interno del Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, è istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell’articolo 9.

Inoltre tutti i fabbricanti devono modificare la propria documentazione di prodotto rendendola conforme a quanto indicato nel presente Decreto.

LE SANZIONI IN AMBITO RAEE

Il Dlg. n°49 del Marzo 2014 prevede all’articolo 38, sanzioni amministrative e pecuniarie a carico del produttore/importatore AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

In particolare:

  • Da euro 2.000 ad euro 20.000 per il produttore/importatore che non comunica al Registro le informazione relative ai dati di vendita;
  • Da euro 30.000 ad euro 100.000 per il produttore/importatore che immette sul mercato nazionale AEE senza aver preventivamente effettuato iscrizione al registro;
  • Da euro 30.000 ad euro 100.000 per il produttore/importatore che non adempie agli obblighi di finanziamento del sistema RAEE;
  • Da euro 200 a euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato per il produttore che non fornisce adeguata garanzia;
  • Da euro 2.000 ad euro 5.000 per i produttori/importatori che non rispettano gli obblighi informativi per i consumatori;
  • Da euro 200 ad euro 1.000 per i produttori/importatori che non applicano le marcature imposte dalla normativa di riferimento su i propri prodotti AEE.

Da euro 5.000 ad euro 30.000 per i produttori/importatori che non forniscono informazioni ai centri di trattamento.

È da chiarire che per la normativa RAEE n°49 del Marzo 2014, gli importatori sono equiparati legalmente ai produttori nel caso in cui questi immettano per primi apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio nazionale, effettuandone la commercializzazione, o chi importa e rivende con il proprio marchio.