
Credito d’imposta R&S
Credito di imposta R&S: una introduzione generale
L’Agenzia delle entrate ha avviato delle attività ispettive al fine di valutare la corretta fruizione del credito di imposta per Ricerca & Sviluppo, misura introdotta nell’ambito delle iniziative in chiave Industry 4.0. Tale decisione, pur essendo volta a stanare casi di evasione fiscale, presenta dei rischi anche per chi “in buona fede” ha commesso errori interpretativi. Il problema sta nelle evidenti difficoltà interpretative della legge. Tale difficoltà consiste principalmente nella difficoltà a “perimetrare” gli investimenti consentiti.
Le norme attuative della misura sono state emanate col Decreto MEF-MISE del 27 maggio 2015. Gli investimenti ammessi erano:
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
- processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,
- processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a ni di dimostrazione e di convalida;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non erano invece ammissibili le attività di ricerca e sviluppo, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Le conseguenze di una errata interpretazione della norma possono essere molto gravi per le aziende e per gli imprenditori, sia sul piano sanzionatorio che penale.
Il credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, introdotto per la prima volta nel 2013 con il c.d. “Decreto Destinazione Italia”, inizialmente aveva limiti di fruizione molto alti, non prevedeva alcuna prenotazione del credito né obbligo d’istanza o di comunicazione preventiva o consuntiva. Le formalità volte alla fruizione del credito d’imposta erano limitate alla predisposizione di una apposita certificazione dei costi e delle spese sostenute da parte del soggetto incaricato della revisione legale o del collegio sindacale o di un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, da allegare al bilancio. Fino al 2017 tale certificazione poteva esssere rilasciata da un professionista terzo rispetto al fruitore, anche nella ipotesi in cui il beneficiario fosse dotato dell’organo di revisione; dall’anno 2018 tale possibilità è stata soppressa, con il risultato che le società che hanno nominato un revisore non possono che rivolgersi a lui per la certificazione.
Il disconoscimento del credito d’imposta fruito
La verifica delle agevolazioni fruite generalmente è attuata mediante una attività istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, al termine della quale viene redatto un Processo Verbale di Constatazione. Qualora l’Organo verificatore avesse dubbi circa la spettanza delle agevolazioni fruite (generalmente questo avviene soltanto nei casi più complessi), può avvalersi del supporto tecnico del MISE che, analizzata la documentazione trasmessa, emette un verdetto a sua volta trasfuso nel processo verbale di constatazione (PVC). In caso di parere negativo del MISE, l’Agenzia delle entrate segnala il credito d’imposta goduto dall’azienda come inesistente; ciò genera una serie di gravissime conseguenze, di ordine sia penale che economico: prima fra tutte, la trasmissione immediata della notizia di reato alla Procura. Il successivo atto è il c.d. “atto di recupero” (anche noto come recapture), che consiste nell’invito a versare le complessive somme dovute (credito indebitamente utilizzato, interessi e sanzioni) entro sessanta giorni dalla data di notifica; nel caso in cui l’azieda non ottemperi all’invito, l’Agenzia delle entrate procede alla relativa iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Credito non spettante o inesistente
Dopo la notifica del processo verbale, soprattutto nella ipotesi in cui l’impresa avesse effettuato indebita compensazione di crediti d’imposta per importi superiori a 50.000 euro annui, si pone il problema di qualicare se il credito sia “non spettante” o “inesistente”.
Nel caso di credito “non spettante”, il legislatore ha inteso risolvere la questione ab origine prevedendo la certificazione dei costi (il presupposto costitutivo del credito d’imposta è dato dalla esistenza della documentazione di supporto) e inserendo, al comma 4, una specifica attribuzione di responsabilità del soggetto terzo che certifica (soggetto incaricato della revisione legale o collegio sindacale o professionista iscritto nel Registro dei revisori legali).
L’ipotesi di credito “inesistente”, d’altra parte, è presente in tutte le fattispecie relative al credito d’imposta R&S, considerato che l’eventuale non disconoscimento del diritto del credito d’imposta alla fruizione non è ricavabile dalle indicazioni da fornire in Unico, quadro RU, né dai modelli F24 in cui avviene la compensazione. È però utile ricordare che la compensazione del credito d’imposta avviene mediante la indicazione nel modello F24 di uno specifico codice tributo che, pur non potendo fornire indicazioni sul progetto a cui si riferisce, pone immediatamente l’amministrazione Finanziaria nelle condizioni di attivare eventuali controlli.
Il quadro sanzionatorio tributario e penale
Dal punto di vista amministrativo, il comma 4 dell’articolo 13 del Decreto legislativo 471/1997, prevede che: “Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato”.
In aggiunta alle sanzioni amministrative ci sono le conseguenze penali: l’articolo 10-quater, del Decreto Legislativo 74/2000 prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni nel caso di non spettanza (comma 1), triplicata nel minimo e nel massimo nella ipotesi di inesistenza (comma 2). Il Giudice, su richiesta del P.M., può ordinare, ai sensi dell’articolo 12-bis del Decreto legislativo 74/2000, “la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”. La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, e può essere evitata solo se l’obbligato principale paga quanto dovuto.
Il punto
Appare evidente che, data l’importanza del quadro sanzionatorio, il pericolo maggiore per le imprese è rappresentato da una errata interpretazione e, conseguentemente, di una errata applicazione della disciplina agevolativa. La complessità della materia richiede non soltanto una particolare attenzione nella valutazione del perimetro di applicabilità del credito d’imposta, ma anche la necessità, per le imprese che ricercano un supporto esterno, di ricorrere a professionisti di comprovata capacità e competenza qualora.
