Il datore di lavoro può installare telecamere nascoste senza informare i dipendenti se ha il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite per la loro condotta sono ingenti. Questo quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sentenza del 17 ottobre 2019.

Il caso riguardava un supermercato spagnolo che, nel marzo 2009, rapportando le vendite agli gli stock in magazzino, aveva notato delle incongruenze. Un’ulteriore analisi rivelava perdite per oltre 80.000 euro tra i mesi di febbraio e quello di giugno. Il manager del supermercato faceva allora installare alcune telecamere ben visibili ed informandone i lavoratori ma, al contempo, ne faceva installare altre – nascoste e senza darne notizia al personale – direzionate verso le casse. Proprio queste ultime ripresero gli addetti alle casse compiere diversi furti della merce. Una condotta pagata da 14 lavoratori con altrettante lettere di licenziamento.

I licenziamenti impugnati venivano considerati legittimi dalla giustizia spagnola nonostante la normativa iberica preveda, al pari di quella italiana, che il personale sia informato della presenza di sistemi di videosorveglianza. Alcuni lavoratori ricorrevano, allora, alla Corte di Strasburgo per violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela la vita privata degli individui.

Con la sentenza del 17 ottobre u.s., la CEDU ha stabilito che i giudici spagnoli hanno attentamente bilanciato i diritti dei dipendenti sospettati di furto e quelli del datore di lavoro, effettuando una valutazione approfondita dei motivi alla base della videosorveglianza; la generalmente dovuta informativa al personale poteva essere omessa stante il ragionevole sospetto di una grave colpa dei lavoratori e dall’entità del danno che costoro avevano causato (e avrebbero presumibilmente ulteriormente perpetrato) a danno dell’azienda. La CEDU ha, pertanto, ritenuto che la valutazione dei togati spagnoli non abbia travalicato il margine di apprezzamento discrezionale loro concesso laddove questi hanno considerato – rispetto ai pur sussistenti diritti di privacy dei lavoratori – proporzionato il breve (soli 10 giorni) monitoraggio occulto compiuto dal datore.

Il Garante Privacy italiano – per bocca del Presidente Soro – si è affrettato a commentare la sentenza della CEDU e ne ha condiviso i principi, pur tenendo a sottolineare come la sentenza CEDU non avvalli una liberalizzazione del monitoraggio occulto dei dipendenti: il principio di proporzionalità e non eccedenza rimane, infatti, centrale. Queste le parole di Soro: “La sentenza della Corte di Strasburgo, se da una parte giustifica le telecamere nascoste, dall’altra conferma, però, il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo. L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata, infatti, ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi. La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può, dunque, diventare una prassi ordinaria. Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta, dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dei dati personali la cui “funzione sociale” si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri”.