Il Codice di condotta per le Agenzie per il Lavoro (APL) definisce le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale: approvato dal Garante Privacy con proprio provvedimento dell’11 gennaio 2024 (doc. web 9983415 disponibile al link), riguarda soggetti imprenditoriali iscritti nell’apposito albo (agenzie di somministrazione, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale) ed è stato redatto (sulla base di quanto previsto dagli artt. 40 e 41 GDPR) da Assolavoro, associazione di categoria, con l’obiettivo di contribuire alla corretta applicazione del GDPR, in considerazione delle specificità del settore delle APL.

Il Codice acquisterà efficacia il giorno successivo alla prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e si applicherà a tutte le APL che vorranno aderirvi: benché l’adesione al Codice di condotta avvenga su base facoltativa, una volta che l’APL avrà aderito, sorgerà in capo alla stessa APL aderente il vincolo al rispetto dei principi e delle indicazioni in esso contenuti, nonché all’accettazione delle attività di sorveglianza e controllo dell’Organismo di monitoraggio, ente indipendente chiamato appunto a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti.

Come sommariamente indicato dal Garante Privacy nella propria newsletter del 14 febbraio 2021 (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983384#1) il Codice in questione “introduce alcune significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche al fine di non consentire possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. In particolare, le Agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro e non devono, pertanto, svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati. Nella fase che precede l’assunzione, le Agenzie non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale: le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta. Le Agenzie per il lavoro, inoltre, non potranno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una previa autorizzazione esplicita del candidato”.

 Per quanto concerne la qualificazione soggettiva, dal testo del Codice emerge che, nei casi indicati all’art. 4.1, il ruolo rivestito normalmente da una APL nello svolgimento delle proprie attività di somministrazione di lavoro, di ricerca e selezione del personale, di intermediazione, di supporto alla ricollocazione professionale, è quello di Titolare: il Codice riferisce, infatti, che il rapporto tra APL e Cliente/Utilizzatore si concretizza in una relazione Titolare-Titolare, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti.

Suggerimento pratico: MIZAR SRL suggerisce a ciascun Datore di Lavoro di aggiungere nella propria Informativa Privacy il seguente paragrafo.

Si informa l’Interessato che, nell’eventualità in cui la scrivente Azienda – per attività di somministrazione di lavoro o di ricerca e selezione del personale o di intermediazione o di supporto alla ricollocazione professionale – sia ricorsa ad un’Agenzia per il Lavoro, stante quanto previsto dal “Codice di Condotta per le APL”, per quanto concerne la qualificazione soggettiva di queste ultime, il ruolo privacy da esse rivestito nello svolgimento delle predette attività (di cui all’art. 4.1 CdC) è quello di Titolare: infatti, il rapporto tra APL e Cliente/Azienda utilizzatrice si concretizza in una relazione Titolare-Titolare, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei rispettivi trattamenti: per tale motivo, per i trattamenti non di competenza della scrivente Azienda, l’Interessato dovrà far riferimento all’Informativa Privacy dell’APL”.

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