Direttiva Macchine
UKCA e Direttiva Macchine sono pressoché equivalenti, ma vi sono differenze importanti se si desidera applicare ai propri prodotti il marchio UKCA, che diventerà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2023.
Il corrispondente britannico della Direttiva Macchine è la Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008. Tale regolamento ha interamente recepito il contenuto della direttiva macchine. Nel 2019 sono stati effettuati degli emendamenti ai diversi recepimenti nazionali per prepararsi alla Brexit, contenuti nel The Product Safety and Metrology etc. Amendment etc. (EU Exit Regulations 2019).
Principali novità per chi vende macchine in UK
Il regolamento britannico per le macchine è uguale la direttiva macchine, con alcuni cambiamenti formali e di carattere minore. I fabbricanti di macchine non dovranno quindi prevedere cambiamenti significativi.
Il marchio UKCA viene apposto con le stesse modalità della marcatura CE: la documentazione richiesta per macchine e quasi-macchine è la stessa richiesta dalla direttiva, con alcuni accorgimenti:
- fascicolo tecnico: stesso documento ma in inglese (e riferimenti ai regolamenti inglesi);
- manuale: stesso documento ma in inglese (e riferimenti ai regolamenti inglesi);
- dichiarazione “UK Declaration of Conformity”: documento analogo alla dichiarazione CE, con alcune modifiche formali.
Obblighi dell’Importatore
La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico non deve necessariamente risiedere in Gran Bretagna. Alcune Direttive, come la 2014/30/UE, richiedono che venga identificata la figura dell’importatore. Visto che la Direttiva 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica (e il rispettivo recepimento britannico) sono applicabili alla maggior parte delle macchine, è necessario prevedere la figura dell’importatore, che, per la Gran Bretagna, dovrà:
- essere una persona (fisica o giuridica) residente in UK;
- essere la prima “persona” a mettere a disposizione il bene all’interno del mercato;
- apporre una targhetta con il suo nome e recapito sul bene
- conservare una copia della “UK Declaration of Conformity” per 10 anni.
Obblighi della “Persona Responsabile”
Per “persona responsabile” (responsible person) si intende il fabbricante della macchina o il rappresentante autorizzato del fabbricante stesso.
Gli obblighi degli RP ai sensi del Regolamento sono:
- nessuna immissione di macchinari sul mercato GB o messa in servizio a meno che non siano sicuri;
- garantire che i requisiti essenziali di salute e sicurezza siano soddisfatti;
- assicurarsi che il fascicolo tecnico sia compilato e reso disponibile su richiesta;
- fornire le informazioni necessarie per operare in sicurezza;
- garantire che sia eseguita la pertinente procedura di valutazione della conformità;
- redigere una dichiarazione di conformità e assicurarsi che copia della stessa accompagni il macchinario;
- apporre sulla macchina la relativa marcatura di conformità;
- per le “quasi-macchine”, il responsabile deve provvedere a redigere le istruzioni di montaggio e una dichiarazione di incorporazione, entrambi devono accompagnare la macchina semifinita fino al suo incorporamento nel macchinario.
Obblighi dei Rappresentanti Autorizzati
I produttori possono (non vi è obbligo), tramite mandato scritto, nominare rappresentanti autorizzati a eseguire in tutto o in parte gli obblighi e le formalità imposti loro dal Regolamento.
I rappresentanti autorizzati incaricati per il mercato GB possono avere sede in GB o in Nord Irlanda, ma non possono avere sede al di fuori del Regno Unito. Infatti, dal 1° gennaio 2021, i rappresentanti autorizzati per il mercato GB devono avere sede nel Regno Unito (ai sensi dei Regolamenti del 2008 applicabili in GB). Nessun rappresentante autorizzato con sede in GB è riconosciuto dal diritto dell’UE e viceversa.
Disposizioni transitorie
Per i prodotti immessi sul mercato GB prima del 1° gennaio 2021 non è necessario apportare modifiche; questi possono continuare a circolare su entrambi i mercati (EU/ GB) fino al raggiungimento del loro utente finale.
La persona responsabile (produttore, rappresentante autorizzato o persona responsabile dell’immissione sul mercato o messa in servizio) ha l’onere della prova per dimostrare che il bene è stato immesso sul mercato SEE o del Regno Unito prima del 1° gennaio 2021.
Stock esistente marcato CE: il Regno Unito consentirà ai macchinari marcati CE, che sono stati dichiarati conformi (tramite autodichiarazione o valutazione da parte di un organismo riconosciuto dall’UE) di essere immessi sul mercato GB fino al 31 dicembre 2022. I macchinari immessi legalmente sul mercato GB con marcatura CE entro il 31 dicembre 2022 possono continuare a circolare.
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