In data 11/10/2022 il MISE ha pubblicato delle Linee Guida indirizzate agli Organismi di Vigilanza (ODV) su come inviare correttamente al Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT) le segnalazioni di non conformità dei macchinari. Da questo documento possiamo ricavare preziose informazioni sull’iter relativo alle segnalazioni di non conformità e agli obblighi di legge del Fabbricante in merito.

Procediamo esaminando cosa può accadere ad ogni fase del processo di segnalazione di una non conformità da parte del’ODV:

  1. L’ODV Territoriale competente rileva una presunta non conformità da parte di una macchina o quasi-macchina ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS) della Direttiva Macchine: l’ODV è tenuto, secondo l’art. 70 co. 4 del D.Lgs. 81/08, a segnalarla al Ministero tramite apposito modulo (scaricabile qui)
  2. A questo punto la segnalazione dell’ODV è soggetta ad analisi preliminare da parte del Ministero, che può avere esito negativo (la segnalazione è quindi non valida e viene archiviata, con invio di notifica a tutti gli enti interessati), o esito positivo
  3. In caso di segnalazione andata a buon fine, il Ministero avvia una Indagine Tecnica Preliminare (ITP), facendo richiesta al Fabbricante di inviare i seguenti documenti:
    Tutte le parti del fascicolo tecnico relative ai RESS segnalati; o
    I disegni tecnici della macchina, incluse le note di calcolo e i risultati dei test per la conformità ai RESS segnalati; o
    La documentazione relativa alla Valutazione dei Rischi con elenco completo dei RESS applicabili; o
    Gli schemi dei circuiti di comando con descrizioni di funzionamento; o
    L’elenco delle norme armonizzate ed eventuali specifiche tecniche allegate; o
    La Dichiarazione CE di Conformità come previsto dalla Direttiva Macchine; o
    Ogni altra documentazione ritenuta utile
    Il Fabbricante ha inoltre facoltà di trasmettere le proprie motivate controdeduzioni, nonché le azioni correttive che intende mettere adottare per la messa in conformità della macchina segnalata e tutti gli altri esemplari della stessa immessi sul mercato
  4. Nel caso in cui il fabbricante, in risposta all’ITP, non disponga dei documenti richiesti (fascicolo tecnico), vi sono due possibilità:
    – Se sono trascorsi più di 10 anni dalla data di fabbricazione della macchina: non è possibile proseguire all’accertamento tecnico delle non conformità segnalate. Il Ministero, quindi, archivia la pratica e demanda gli adempimenti del caso agli ODV territoriali competenti o al coordinamento tecnico interregionale.
    – Se sono trascorsi meno di 10 anni dalla data di fabbricazione della macchina: il mancato invio della documentazione costituisce motivo per non ritenere la macchina conforme. Il Fabbricante è quindi tenuto d’ufficio a mettere in pratica le azioni correttive ritenute idonee alla messa in conformità della macchina e di tutti gli esemplari della stessa messi in commercio.
  5. La documentazione del Fabbricante è inviata a INAIL per la redazione della Scheda Tecnica di Conformità
  6. La Scheda Tecnica viene analizzata Gruppo di Lavoro Macchine (GLM) del Ministero, il quale produce un parere in merito all’accertamento tecnico, che viene trasmesso a tutti gli enti interessati. Se il parere è negativo, la macchina risulta quindi conforme e la pratica è archiviata. Se il parere sulla Scheda Tecnica è positivo, e quindi la non conformità della macchina è accertata, al Fabbricante è richiesto di mettere in pratica le azioni correttive ritenute idonee alla messa in conformità della macchina e di tutti gli esemplari della stessa messi in commercio.

Riportiamo di seguito la nostra pratica flowchart scaricabile:

flowchart direttiva macchine

Mi.Zar. si occupa da tempo di Marcature CE, Valutazioni del Rischio Macchine, Controllo Sicurezze e Dichiarazioni di Rispondenza all’All. V Direttiva Macchine: non aspettare la segnalazione degli ODV, contattaci ora per un colloquio conoscitivo!

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