Tramite l’Ordinanza di Ingiunzione del 15 aprile 2021 il Garante, a seguito del reclamo avanzato da alcuni lavoratori circa la violazione della privacy sul posto di lavoro, ha contestato al Titolare del trattamento l’improprio utilizzo dei dati degli operatori raccolti dai software di produzione installati a bordo macchina, anche a fini disciplinari.

Dall’esamina condotta sono risultati, tra le varie informazioni raccolte dai suddetti software, dati relativi alla produzione. Tale attività di trattamento di dati, resa possibile dall’autenticazione dei singoli operatori a inizio turno, rientrava pienamente nell’ambito applicativo del GDPR, trattandosi di informazioni riconducibili ad un soggetto interessato.

Per comprendere la ragione di tale contestazione, occorre richiamare all’attenzione l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dal Jobs Act del 2015, rubricato “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”. I dati raccolti dal software di produzione, combinati con le evidenze dei registri cartacei garantivano un monitoraggio continuo sullo svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.

La norma succitata richiede le seguenti condizioni, affinché si possa parlare di attività lecita:

  • adeguata informazione nei confronti degli interessati, secondo i paradigmi della normativa sulla protezione dei dati personali;
  • raggiungimento di un accordo con la rappresentanza sindacale aziendale (ove presente) o, in alternativa, l’ottenimento di un’autorizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del Lavoro (di seguito ITL).

Stando ai fatti, il Titolare del trattamento aveva ottenuto l’autorizzazione da parte dell’ITL che esplicitava il divieto di utilizzare i dati ottenuti dal monitoraggio, per accertare l’obbligo di diligenza da parte del lavoratore, ovverosia l’utilizzo degli stessi a fini disciplinari. Su tale aspetto, si erge il primo motivo di contestazione della condotta dell’Azienda.

L’utilizzo illecito delle informazioni si riconduce non solo al mancato rispetto del disposto dell’autorizzazione rilasciata dall’ITL, ma anche all’inosservanza dell’articolo 4 dello Statuto, che al comma 3, stabilisce:

Le informazioni raccolte […] sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Il secondo motivo di contestazione addotto si lega proprio all’inadeguatezza dell’informazione fornita ai lavoratori, carente sia sul profilo inerente alle finalità legate al trattamento dei dati, sia in tema di data retention, per la mancata definizione del periodo esatto di conservazione dei dati personali.

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