Nel mese di MARZO 2020 scadrà la validità dei corsi di formazione per i lavoratori abilitati all’uso delle attrezzature di lavoro che hanno svolto il corso nel regime transitorio tra il 12 marzo 2013 ed il 12 marzo 2015.

Nel 2013 infatti entrò in vigore l’accordo stato regioni del 22/2/2012 da cui partì un periodo, cosiddetto “transitorio”, che stabilì che entro il 12 marzo 2015 andava effettuato il solo corso di aggiornamento di 4 ore, di validità quinquennale, per chi, prima del 12 marzo 2013, aveva già effettuato la formazione (in qualche modo documentata) sulle attrezzature di lavoro pericolose.

Quindi il 12 marzo 2020 saranno trascorsi 5 anni da quella scadenza e entro tale termine tutte le aziende dovranno provvedere ad aggiornare le abilitazioni dei propri lavoratori all’utilizzo delle seguenti attrezzature di lavoro:

  • le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • le gru a torre
  • le gru mobile
  • le gru per autocarro
  • i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
  • i trattori agricoli o forestali
  • le macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • le pompe per calcestruzzo.